Sentenza del 28/09/2016 n. 19104 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa al recupero di crediti d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsti dall’art. 8 della legge n. 388/2000, riferiti all’attività individuale di noleggio di attrezzature per trivellazioni svolta dal defunto F.C. Gli eredi sostenevano di non essere obbligati al pagamento, poiché avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario e l’azienda, comprensiva delle relative passività, era stata attribuita dal testatore mediante legato a una società terza. In Cassazione, il motivo decisivo è stato però di natura processuale: l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate era stato notificato personalmente agli eredi, anziché al procuratore presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado. Il ricorrente ha quindi dedotto la nullità della notifica, la violazione del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che, nel processo tributario, la notifica dell’appello effettuata alla parte personalmente anziché al difensore presso il domicilio eletto è nulla, ma non inesistente. Tale nullità deve essere rilevata d’ufficio e la notifica deve essere rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che il destinatario si sia costituito, circostanza che avrebbe sanato la nullità con effetto retroattivo. Poiché gli eredi non si erano costituiti in appello e la CTR non aveva disposto la rinnovazione, la sentenza di secondo grado è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso definitivamente né sulla debenza del tributo né sull’efficacia del precedente giudicato o del legato testamentario.
Norme richiamate
Prevede il credito d’imposta per gli investimenti effettuati in aree svantaggiate, oggetto del recupero fiscale contestato.
Codice di procedura civile, art. 291
La rinnovazione della notificazione nulla
Quando la notifica dell’atto processuale è nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione; la rinnovazione consente la regolare prosecuzione del processo e la tutela del contraddittorio.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 2
La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, in particolare dalla costituzione della parte destinataria, con effetto retroattivo.
Nel processo tributario assume rilievo il domicilio dichiarato o eletto dal contribuente o dal suo difensore, presso il quale devono essere effettuate le notificazioni processuali.
Articoli 101 e 24 della Costituzione
Sono richiamati in relazione alla necessità di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa nel processo.
Disciplina l’efficacia del giudicato, questione dedotta dal ricorrente ma non definitivamente esaminata dalla Corte, poiché il ricorso è stato accolto per il vizio di notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il contribuente ha indicato o eletto domicilio presso il proprio difensore, l’atto di appello deve essere notificato a quel domicilio e non semplicemente alla parte presso la sua residenza.
- La notifica dell’appello alla parte personalmente, anziché al difensore domiciliatario, è normalmente nulla e non inesistente: il giudice deve ordinarne la rinnovazione per consentire la costituzione dell’appellato.
- La nullità della notifica si considera sanata con effetto retroattivo se il destinatario si costituisce comunque in giudizio e può esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Se l’appellato non si costituisce e il giudice non dispone la rinnovazione della notifica nulla, la sentenza d’appello è viziata e deve essere cassata con rinvio.
- Quando la decisione di primo grado contiene più autonome ragioni decisorie, è prudente impugnare specificamente ciascuna di esse: una ratio non censurata può formare giudicato, anche se la questione non è stata risolta in questa pronuncia.
- La cassazione per un vizio processuale non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul tributo: la causa viene normalmente rinviata e le questioni sostanziali restano da decidere.
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