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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12267/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La Procura regionale ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio di merito promosso per danno erariale nei confronti di una persona fisica, alla quale veniva contestata l'occupazione sine titulo, dal 2014, di un bene del patrimonio indisponibile pubblico, sequestrato e definitivamente confiscato, disciplinato dal codice antimafia. Secondo l'organo requirente, la resistente avrebbe tratto indebita disponibilità dell'immobile adibito a palestra aperta al pubblico e sede di un'associazione da lei presieduta, nonostante diffide di sgombero dell'ANBSC; la Procura chiedeva anche il sequestro conservativo di rapporti bancari fino a concorrenza del presunto danno erariale. Nel ricorso per regolamento la Procura sosteneva che la giurisdizione spettasse alla Corte dei conti perché la fattispecie integrava una relazione funzionale con la P.A. riconducibile alla nozione di occasionalità necessaria, valorizzando sia la gestione di fatto del bene confiscato, sia la qualità di dipendente regionale della resistente e invocando anche il danno obliquo ex art. 1, comma 4, l. n. 20/1994. La resistente non si costituiva in questa fase.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto tempestivo il regolamento preventivo, perché le precedenti ordinanze della Corte dei conti erano state rese in sede cautelare ante causam e quindi non avevano carattere di definitività ai fini dell'art. 41 c.p.c. Esaminando il merito, la Corte ha però escluso la giurisdizione del giudice contabile: ha affermato che i fatti descritti integravano una mera occupazione sine titulo di natura civilistica, successiva alla scadenza del precedente contratto di locazione e priva di un rapporto di occasionalità necessaria con pubbliche funzioni o con un rapporto di servizio. Ha aggiunto che la qualità di dipendente regionale della resistente era del tutto irrilevante rispetto alla condotta contestata e non bastava, da sola, a radicare la giurisdizione contabile né a configurare un danno obliquo. La Corte ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e non ha liquidato spese.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    sbarramento processuale previsto dall'art. 41 c.p.c.

    Il regolamento preventivo è ammissibile quando la precedente statuizione sulla giurisdizione sia stata resa in sede cautelare ante causam e non abbia carattere definitivo.

  • artt. 55 e segg. d.lgs. 174/2016

    Richiamati solo per descrivere la fase istruttoria contabile da cui è scaturita la contestazione di danno erariale.

  • art. 1, comma 4, l. n. 20/1994

    Invocato dalla Procura per sostenere il danno obliquo; la Corte lo ritiene non applicabile perché manca il necessario rapporto funzionale con pubbliche funzioni.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità amministrativo-contabile è ricondotta, quanto a struttura, all'ordinaria responsabilità aquiliana, differenziandosi solo per la qualifica del soggetto, del danneggiato e per il contesto funzionale dell'illecito.

  • art. 28 Cost.

    La responsabilità amministrativo-contabile può operare anche per danni indiretti sofferti dall'amministrazione chiamata a risarcire il terzo.

  • l. n. 20/1994

    Costituisce il fondamento della responsabilità amministrativo-contabile, insieme alle successive modifiche legislative richiamate dalla Corte.

  • d.l. 543/1996 conv. l. n. 639/1996

    Richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla disciplina della responsabilità amministrativo-contabile.

  • art. 159/2011

    Richiamato come disciplina del codice antimafia relativa al bene confiscato oggetto di occupazione.

Massime di principio

  • La giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa richiede, oltre alla qualità soggettiva del convenuto, un danno causato nell'esercizio di pubbliche funzioni o comunque in rapporto di occasionalità necessaria con esse; la sola qualifica di dipendente pubblico non basta.
  • L'occupazione senza titolo di un bene pubblico confiscato, quando derivi dalla mera protrazione di un precedente rapporto locatizio ormai cessato e non da un atto di assegnazione o da una funzione pubblica, resta nell'alveo di un rapporto civilistico e non radica la giurisdizione contabile.
  • Il danno obliquo presuppone un'effettiva relazione funzionale tra la condotta dannosa e l'organizzazione pubblica di appartenenza; in mancanza di tale nesso, l'art. 1, comma 4, l. n. 20/1994 non consente di attrarre la controversia nella giurisdizione contabile.
  • Nella delimitazione della giurisdizione contabile occorre guardare alla concreta fonte della disponibilità del bene o della condotta contestata: se essa è estranea all'esercizio di poteri pubblici, la controversia va devoluta al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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