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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8633/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di nove mesi, ritenuta eccedente il limite massimo di sei mesi previsto dalla combinata lettura degli artt. 18-bis, disp. coord. e trans. cod. pen., e 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, come interpretati dalle Sezioni Unite (sent. n. 23400/2022).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla condizione della sospensione condizionale della pena. Ha rideterminato direttamente la durata della prestazione non retribuita da nove mesi a sei mesi, mantenendo per il resto la decisione di merito (pena complessiva di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e sospensione condizionale), avvalendosi dell'art. 620, lett. i), cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    applicazione del concordato tra le parti

    Si è rilevato che il procedimento era stato definito in appello mediante concordato ai sensi dell'art. 599-bis; ciò non esclude l'applicabilità dei limiti di legge alla durata della prestazione come condizione della sospensione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    reati per i quali è stata inflitta la pena

    Norma sostanziale relativa alle fattispecie di cui l'imputato era accusato; citata per contestualizzare i reati oggetto del giudizio.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa a specifiche condotte contestate all'imputato; citata a titolo di contesto fattuale.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa a specifiche condotte contestate all'imputato; citata a titolo di contesto fattuale.

  • art. 18-bis, disp. coord. trans. cod. pen.

    limite massimo alla durata della prestazione di attività non retribuita

    Interpretato in combinato disposto con l'art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, come prevedente un limite massimo di sei mesi per la durata della prestazione non retribuita quale condizione della sospensione.

  • art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000

    richiamato per il limite della durata

    Accoppiato all'art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale per stabilire il tetto massimo di sei mesi alla prestazione non retribuita.

  • art. 165, comma primo, cod. pen.

    durata correlata alla misura della pena sospesa

    Stabilisce che, se il limite previsto dall'art. 165 (durata pari alla pena sospesa) è inferiore al limite generale, la durata della prestazione non retribuita non può superare la misura della pena sospesa; quindi la durata applicabile è il minore tra sei mesi e la misura della pena sospesa.

  • Sezioni Unite, sent. n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo)

    precedente interpretativo risolutivo del contrasto di giurisprudenza

    Ha risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che la durata della prestazione non retribuita quale condizione per la sospensione è soggetta al limite massimo di sei mesi (o, se inferiore, al limite dell'art. 165 cod. pen.). Tale orientamento è stato fatto applicare nel caso concreto.

  • art. 620, lett. i), cod. proc. pen.

    potere della Corte di cassazione di rideterminare senza rinvio

    Consente alla Corte di Cassazione di provvedere direttamente alla rideterminazione della misura della prestazione quando la nuova misura è inferiore a quella fissata dal giudice di merito; perciò la Corte ha ridotto la durata da nove a sei mesi senza rinviare il processo.

Massime di principio

  • La durata della prestazione di attività non retribuita quale condizione per la sospensione condizionale della pena non può eccedere il limite di sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000.
  • Se la misura della pena sospesa (art. 165 cod. pen.) è inferiore a sei mesi, la durata della prestazione non retribuita non può comunque superare tale misura: la durata applicabile è il minore tra sei mesi e la pena sospesa.
  • L'accordo tra le parti (art. 599-bis cod. proc. pen.) non può validamente derogare ai limiti di legge sulla durata della prestazione; eventuali disposizioni contrarie vanno corrette dal giudice superiore.
  • Quando la durata fissata dal giudice di merito eccede il limite legale, la Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la durata entro il limite massimo (art. 620, lett. i), cod. proc. pen.) senza rinvio, se la nuova determinazione è più favorevole all'imputato.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe eccepire immediatamente la violazione del limite di durata e, se necessario, ricorrere in Cassazione chiedendo la rideterminazione; la pubblica accusa può concordare la riduzione o chiedere l'annullamento limitato alla questione di diritto.

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