Cassazione Civile, Ordinanza n. 36439/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. contro un decreto ingiuntivo ottenuto da un'altra società per il pagamento di una somma dovuta, secondo la creditrice, per prestazioni di varia natura collegate alla fruizione di un sito web in abbinamento a una rivista cartacea. L'opponente sosteneva che le fatture prodotte a fondamento del ricorso monitorio non bastassero a provare, nel giudizio di opposizione, l'esistenza del contratto e quindi della fonte del credito. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2709 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 167 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto generica e di stile la sua contestazione e avesse applicato il principio di non contestazione per considerare provato il rapporto contrattuale, invertendo l'onere della prova in capo alla parte che agiva in opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse violazione dell'art. 2697 c.c., perché i giudici di merito non avevano invertito l'onere probatorio, ma avevano valutato le allegazioni e le contestazioni delle parti. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la contestazione dell'opponente era stata correttamente qualificata come generica, in quanto limitata a dedurre l'assenza di prova senza negare specificamente il fatto storico della conclusione del contratto. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la conclusione del contratto e, per effetto della non contestazione, la fonte del credito azionato in monitorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione della disciplina sul contributo unificato, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo.
Norme richiamate
norma che disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito la parte opponente ha contestato la prova del credito azionato in via monitoria.
la Corte ribadisce che la norma è violata solo quando l'onere della prova venga attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto; non basta censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una violazione autonoma nel caso concreto.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma incidenza nella decisione.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma non ritenuto violato.
la Corte afferma che la generica deduzione di assenza di prova non equivale a specifica contestazione; il principio di non contestazione opera quando il fatto storico non venga specificamente negato.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale oppure se il vizio denunciato attiene nei limiti consentiti al cattivo esercizio del prudente apprezzamento, non per il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi la violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte esclude i vizi dedotti perché attengono in realtà alla valutazione delle prove e alla non contestazione.
richiamato nel procedimento camerale con proposta del relatore, poi condivisa dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura da sola è idonea a fondare l'emissione del decreto, ma non costituisce di per sé prova sufficiente dell'esistenza del credito se la controparte contesta specificamente il rapporto fonte dell'obbligazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole di diritto sostanziale; non ricorre quando la censura riguarda la valutazione delle prove o delle allegazioni.
- Ai fini dell'art. 115 c.p.c., la generica deduzione di mancata prova non equivale a contestazione specifica del fatto storico allegato dalla controparte; la non contestazione opera solo se il fatto non viene puntualmente negato.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere un riesame del merito probatorio, ma solo nei casi in cui il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o la motivazione sia viziata nei limiti del sindacato di legittimità.
- Quando il giudice di merito ritiene specificamente contestato o, al contrario, non contestato un fatto storico, la cassazione non può sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio se la motivazione è logicamente comprensibile e non presenta contraddizioni radicali.
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