Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22819/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca (o in via subordinata per equivalente) fino a euro 53.840,33 emesso nei confronti di Giuseppe Pisano, indagato per i reati di falso in documentazione amministrativa e indebita percezione di contributi (artt. 81, 640-bis c.p.; artt. 81, 61, n.2, 483 c.p. in relazione all'art. 76 DPR 445/2000). Il Procuratore Europeo denunciava errata applicazione dei principi relativi alle contribuzioni pubbliche e la sussistenza di artifici e raggiri (mancata veridicità dell'autocertificazione relativa all'assenza di precedenti e di debiti verso l'Erario, e mancata presentazione dell'attestazione ASL sullo stato di salute del bestiame), ritenendo sussistente il fumus commissi delicti e quindi la legittimità del sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che il Procuratore Europeo si sia limitato a contestare il solo profilo del fumus commissi delicti senza indicare e documentare la sussistenza del "periculum in mora" (le esigenze cautelari attuali e concrete), elemento necessario perché l'accoglimento del ricorso porti al ripristino della misura reale. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui, quando è rimossa in sede di riesame la misura reale per difetto di fumus e la restituzione dei beni è immediatamente esecutiva, il PM che impugna deve dimostrare entrambi i presupposti (fumus e periculum); in mancanza, il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione anche sul "periculum in mora"; la pronuncia di sequestro deve giustificare perché è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca che determina l'obiettivo del sequestro preventivo funzionale alla confisca; la sua applicazione richiede valutazione dei presupposti cautelari (fumus e periculum) quando si chiede il sequestro preventivo.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione di presunzioni in tema di misure cautelari personali per talune ipotesi di reato: la Corte ha ricordato l'esistenza di un'eccezione al principio dell'onere di provare il periculum quando operano specifiche presunzioni di legge.

  • art. 483 cod. pen.

    Falso ideologico o materiale in atti pubblici o certificati (richieste/autocertificazioni): nella fattispecie indicato quale reato che, se accertato, contribuirebbe al fumus commissi delicti.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Truffa in danno dello Stato o ente pubblico: indicata dal ricorrente come titolo di responsabilità penale collegato alla percezione indebita di contributi pubblici.

  • art. 76 DPR 445/2000

    Sanziona le false dichiarazioni rese con autocertificazione; utilizzata per evidenziare la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci nella richiesta di contributi.

  • Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)

    Principio secondo cui il pubblico ministero che impugna per vizio di fumus deve anche indicare le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; orientamento richiamato come fondante la nozione di interesse a ricorrere in materia penale.

  • Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 (Marcus)

    Conferma l'onere del PM di dimostrare sia il fumus sia il periculum nelle impugnazioni concernenti misure cautelari personali; menzionata come giurisprudenza coerente con l'orientamento applicato al caso in esame.

  • Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024 (Mazza)

    Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero che contesti solo il mancato riconoscimento del fumus senza prospettare il periculum in mora quando l'accoglimento del motivo isolato non porterebbe all'applicazione della misura reale.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Stabilisce che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche sul periculum in mora, salvo alcune eccezioni per beni la cui pericolosità sia intrinseca e riconducibile alla loro confiscabilità ex lege.

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero impugna l'annullamento di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve dimostrare sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora: argomentare soltanto il fumus espone il ricorso ad inammissibilità per carenza di interesse.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede nella motivazione una prognosi sul pericolo che la mancata applicazione immediata della misura vanifichi l'effetto ablativo; tale requisito è essenziale per misure reali non automatiche.
  • In procedimenti per contributi pubblici, la presenza di false autocertificazioni e della mancata documentazione obbligatoria può costituire elemento di fumus, ma per ottenere o ripristinare il sequestro il PM deve inoltre documentare esigenze cautelari concrete e attuali.
  • Esistono eccezioni giurisprudenziali (legate a presunzioni legali o a specifiche categorie di reati/bene) in cui l'onere di provare il periculum è attenuato; tali eccezioni vanno verificate caso per caso alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabile.
  • In termini pratici, chi impugna un provvedimento cautelare deve strutturare il ricorso indicando chiaramente tutti i presupposti della misura richiesta (fumus e periculum) e fornire elementi concreti idonei a dimostrarne l'attualità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.