Sentenza del 10/09/2024 n. 24309 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento di Euro 3.259.462,72, notificata nel 2006 e relativa a tre accertamenti IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 1999, 2000 e 2001, divenuti definitivi per mancata impugnazione. La società ne aveva contestato la legittimità sostenendo che fosse ancora operante la sospensione degli adempimenti fiscali prevista dall’art. 20 della legge n. 44 del 1999, disposta e poi prorogata con provvedimenti prefettizi in seguito a eventi lesivi collegati all’usura. Dopo una prima cassazione con rinvio, la CTR avrebbe dovuto verificare la data e la durata dell’evento lesivo e se i termini di pagamento interessati ricadessero nel periodo previsto dalla legge. L’Agenzia ha denunciato, in particolare, la mancata esecuzione di tale verifica e la contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza; ha inoltre dedotto l’illegittimo annullamento di avvisi non impugnati, l’erronea prorogabilità della sospensione e la mancanza di motivazione sull’annullamento delle sanzioni.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, relativo alla mancata verifica dei presupposti temporali della sospensione e alla violazione delle indicazioni date nel precedente rinvio, e il quarto motivo, per l’inconciliabile contrasto tra motivazione e dispositivo: la motivazione affermava l’annullamento degli avvisi e della cartella, mentre il dispositivo dichiarava dovute imposta e interessi e non dovute le sole sanzioni. Ha rilevato che la CTR non aveva individuato un evento lesivo e una sua data finale, né accertato se i termini relativi alla cartella del 2006 ricadessero nella sospensione; gli avvisi, inoltre, non erano oggetto di impugnazione. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese, per un nuovo esame.
Norme richiamate
Art. 20, comma 2, legge n. 44 del 1999
a favore dei soggetti che abbiano richiesto ... l'elargizione prevista dagli arti 3,5,6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni
La proroga riguarda soltanto gli adempimenti fiscali i cui termini scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo. Il periodo prorogato decorre dalla scadenza del termine interessato e non dalla presentazione della richiesta; occorre quindi individuare con precisione l’evento e le date dei termini fiscali per stabilire se la tutela si applichi.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi alle indicazioni e al principio di diritto stabiliti dalla Cassazione e svolgere gli accertamenti da essa rimessi. La CTR non poteva riproporre un percorso motivazionale già giudicato insufficiente senza verificare le date rilevanti.
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per denunciare una pronuncia oltre i limiti della domanda, perché la CTR aveva annullato anche gli avvisi di accertamento, mai impugnati. Il motivo è rimasto assorbito e la Cassazione non ne ha deciso il merito.
Art. 36, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve presentare una motivazione e un dispositivo coerenti e comprensibili. La contraddizione insanabile tra l’affermazione motivazionale di annullamento integrale e il dispositivo che manteneva dovute imposta e interessi ha fondato l’accoglimento del quarto motivo.
Massime di principio
- La sospensione o proroga fiscale prevista per le vittime di usura non opera automaticamente su qualsiasi debito o cartella: bisogna verificare che il termine fiscale concreto ricada nell’intervallo temporale definito dalla legge rispetto alla data dell’evento lesivo.
- Per applicare la tutela occorre identificare e documentare l’evento lesivo rilevante e la sua collocazione temporale; la mera esistenza di provvedimenti prefettizi di sospensione o proroga, senza l’accertamento dei termini interessati, non basta.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve compiere gli accertamenti specificamente indicati dalla Cassazione e rispettarne le statuizioni, senza ripetere motivazioni già ritenute inadeguate.
- Motivazione e dispositivo devono essere coerenti: un contrasto che non consente di capire quali voci della cartella siano annullate rende la decisione viziata.
- In linea generale, il giudice non può annullare atti diversi da quelli effettivamente impugnati; in questa vicenda, tuttavia, la relativa censura è rimasta assorbita e non è stata decisa nel merito.
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