Sentenza del 10/09/2024 n. 5527 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo Tributario - Appello notificato alla parte - Omesso deposito - Inammissibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello notificato da XXXX s.p.a. per mancato deposito dell'atto. Inoltre ha condannato XXXX s.p.a. al rimborso delle spese del presente grado, liquidate in euro 284,00 oltre accessori, in favore dei difensori dell'appellato, ritenendo che l'appellante abbia indotto la controparte a costituirsi senza aver poi depositato l'appello o comunicato rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appello era stato notificato da XXXX s.p.a. al contribuente il 26.01.24, ma l'appellante non ha poi provveduto al deposito dell'atto di appello in cancelleria. L'appellato, avendo ricevuto la notifica, ha depositato controdeduzioni il 19.03.24. L'omesso deposito dell'atto notificato rende inammissibile l'appello secondo il combinato disposto delle norme procedurali rilevate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992
art. 53 comma 2; art. 22 commi 1 e 2
L'omesso deposito dell'atto di appello, pur se notificato, determina l'inammissibilità dell'appello. La Corte applica le disposizioni procedurali combinate per dichiarare l'inammissibilità.
DM 147/2022
valori medi del 1° scaglione per la liquidazione delle spese
Usato come parametro per la determinazione delle spese di fase (studio e fase introduttiva) nella liquidazione del rimborso spese.
Massime di principio
- La notifica dell'appello non sostituisce il deposito: entrambi gli adempimenti sono necessari; la mancata iscrizione/dep. in cancelleria rende l'appello inammissibile.
- Se l'appellato si costituisce dopo aver ricevuto la notifica, ma l'appellante non deposita l'atto, l'appellante può essere condannato alle spese sostenute dall'appellato, perché ha indotto quest'ultimo a difendersi inutilmente.
- In caso di notifica, l'appellato deve comunque verificare tempestivamente l'effettivo deposito dell'atto e può depositare controdeduzioni; se emerge l'omesso deposito, è possibile eccepire l'inammissibilità dell'appello.
- Per evitare inammissibilità, l'appellante deve curare sia la regolare notifica sia il contestuale o immediato deposito telematico dell'atto; in caso di rinuncia all'appello è necessario comunicarla ufficialmente per evitare condanne alle spese.
- Nei giudizi tributari è opportuno documentare e conservare le prove di deposito e notifica (ricevute telematiche, PEC, ricevute di cancelleria) poiché la mancanza di queste può determinare l'inammissibilità dell'atto e conseguenti sanzioni economiche.
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