Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/09/2024 n. 2343 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto il rimborso di €21.037,00 in quanto, tornando in Italia nel 2020 e risultando fiscalmente residente per quell'anno, ha applicato in dichiarazione il regime impatriati previsto dall'art. 16 D.lgs. 147/2015. L'Ufficio ha negato il rimborso sostenendo che il regime non si applica ai lavoratori distaccati (richiamando la circolare n.17/2017) e sostenendo inoltre che, secondo la circolare 33/E del 28.12.2020, il rientro deve accompagnarsi a un effettivo nuovo ruolo aziendale e alla sottoscrizione di un nuovo contratto, ossia a una discontinuità formale del rapporto di lavoro. La ricorrente documentava il distacco, il rientro in Italia, la ripresa dell'attività nel 2020 e la residenza a Milano, circostanze non contestate dall'Ufficio.

La decisione

La Corte Tributaria di Milano (PTG) di primo grado aveva accolto il ricorso e condannato l'Ufficio alle spese. L'Agenzia ha proposto appello, che la Corte d'appello ha rigettato: l'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. I giudici hanno ritenuto che l'art. 16 non escluda i lavoratori distaccati e non richieda la stipula di un nuovo contratto o una discontinuità formale; le prassi amministrative (circolari/risoluzioni) non possono introdurre requisiti restrittivi non previsti dalla norma. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16 D.lgs. 147/2015

    comma 1, comma 2 e comma 3 (modificato dall'art. 5 D.L. 34/2019)

    Prevede che i redditi di lavoro prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza sono tassati limitatamente al 30% se ricorrono le condizioni indicate (non residenza nei due periodi d'imposta precedenti, impegno a risiedere in Italia almeno due anni, attività prevalente in Italia). La norma non disciplina espressamente il distacco né impone formalmente la stipula di un nuovo contratto al rientro; pertanto il distacco non è automaticamente ostativo all'accesso al beneficio se sussistono i requisiti normativi.

  • art. 5 D.L. 34/2019

    modifica normativa in materia di regime impatriati

    Modifica il quadro applicativo dell'art.16 richiamato; conferma i presupposti soggettivi e temporali del regime senza introdurre esclusioni esplicite per i distaccati.

  • art. 2 DPR 917/1986 (TUIR)

    definizione della residenza fiscale

    Criterio per determinare la residenza fiscale ai fini dell'accesso al regime: il beneficio si applica nel periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento di residenza e per i quattro periodi successivi se gli altri requisiti sono soddisfatti.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/2017

    prassi amministrativa citata dall'Ufficio

    Posizione iniziale restrittiva dell'Amministrazione che considerava in linea di principio incompatibile il distacco con il regime impatriati per la sostanziale continuità del rapporto di lavoro; tuttavia è una prassi e non può aggiungere requisiti alla legge.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate 76/E del 05.10.2018

    Ha mitigato la chiusura iniziale chiarendo che il distacco non preclude automaticamente l'accesso al regime quando il distacco abbia effettivamente affievolito i legami col territorio italiano o il rientro comporti un nuovo ruolo in ragione di competenze acquisite all'estero; invoca una valutazione caso per caso.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 33/E del 28.12.2020

    prassi amministrativa citata dall'Ufficio

    Ha sostenuto che il nuovo ruolo al rientro deve essere in discontinuità con la posizione antecedente e che dovrebbe emergere un nuovo contratto; la Corte ha ritenuto questa interpretazione incompatibile con la ratio dell'art.16 e dunque non vincolante se aggiunge requisiti non previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Il distacco all'estero non esclude automaticamente l'accesso al regime impatriati: va valutata la situazione concreta e la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dall'art.16.
  • Le circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non possono introdurre requisiti restrittivi non presenti nella legge; esse possono orientare l'interpretazione ma non modificare il perimetro normativo.
  • Requisiti chiave per l'accesso al regime: non essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti, trasferire la residenza in Italia (art.2 TUIR), impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni e svolgere l'attività prevalentemente in Italia; il beneficio si applica dall'anno del trasferimento e per i quattro anni successivi.
  • La valutazione del rapporto di lavoro (continuità o discontinuità) è rilevante solo nella misura in cui influisce sui requisiti sostanziali della norma; la mera necessità di un 'nuovo contratto' non è prevista dalla norma e non può essere imposta dall'Amministrazione come condizione autonoma.
  • In caso di diniego da parte del datore di lavoro o dell'Amministrazione, il contribuente può chiedere il rimborso fornendo documentazione che attesti il trasferimento di residenza, il periodo di non residenza precedente e lo svolgimento prevalente dell'attività in Italia; il giudice valuterà caso per caso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.