Sentenza del 10/09/2024 n. 2343 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto il rimborso di €21.037,00 in quanto, tornando in Italia nel 2020 e risultando fiscalmente residente per quell'anno, ha applicato in dichiarazione il regime impatriati previsto dall'art. 16 D.lgs. 147/2015. L'Ufficio ha negato il rimborso sostenendo che il regime non si applica ai lavoratori distaccati (richiamando la circolare n.17/2017) e sostenendo inoltre che, secondo la circolare 33/E del 28.12.2020, il rientro deve accompagnarsi a un effettivo nuovo ruolo aziendale e alla sottoscrizione di un nuovo contratto, ossia a una discontinuità formale del rapporto di lavoro. La ricorrente documentava il distacco, il rientro in Italia, la ripresa dell'attività nel 2020 e la residenza a Milano, circostanze non contestate dall'Ufficio.
La decisione
La Corte Tributaria di Milano (PTG) di primo grado aveva accolto il ricorso e condannato l'Ufficio alle spese. L'Agenzia ha proposto appello, che la Corte d'appello ha rigettato: l'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. I giudici hanno ritenuto che l'art. 16 non escluda i lavoratori distaccati e non richieda la stipula di un nuovo contratto o una discontinuità formale; le prassi amministrative (circolari/risoluzioni) non possono introdurre requisiti restrittivi non previsti dalla norma. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
comma 1, comma 2 e comma 3 (modificato dall'art. 5 D.L. 34/2019)
Prevede che i redditi di lavoro prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza sono tassati limitatamente al 30% se ricorrono le condizioni indicate (non residenza nei due periodi d'imposta precedenti, impegno a risiedere in Italia almeno due anni, attività prevalente in Italia). La norma non disciplina espressamente il distacco né impone formalmente la stipula di un nuovo contratto al rientro; pertanto il distacco non è automaticamente ostativo all'accesso al beneficio se sussistono i requisiti normativi.
modifica normativa in materia di regime impatriati
Modifica il quadro applicativo dell'art.16 richiamato; conferma i presupposti soggettivi e temporali del regime senza introdurre esclusioni esplicite per i distaccati.
definizione della residenza fiscale
Criterio per determinare la residenza fiscale ai fini dell'accesso al regime: il beneficio si applica nel periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento di residenza e per i quattro periodi successivi se gli altri requisiti sono soddisfatti.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/2017
prassi amministrativa citata dall'Ufficio
Posizione iniziale restrittiva dell'Amministrazione che considerava in linea di principio incompatibile il distacco con il regime impatriati per la sostanziale continuità del rapporto di lavoro; tuttavia è una prassi e non può aggiungere requisiti alla legge.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 76/E del 05.10.2018
Ha mitigato la chiusura iniziale chiarendo che il distacco non preclude automaticamente l'accesso al regime quando il distacco abbia effettivamente affievolito i legami col territorio italiano o il rientro comporti un nuovo ruolo in ragione di competenze acquisite all'estero; invoca una valutazione caso per caso.
Circolare Agenzia delle Entrate 33/E del 28.12.2020
prassi amministrativa citata dall'Ufficio
Ha sostenuto che il nuovo ruolo al rientro deve essere in discontinuità con la posizione antecedente e che dovrebbe emergere un nuovo contratto; la Corte ha ritenuto questa interpretazione incompatibile con la ratio dell'art.16 e dunque non vincolante se aggiunge requisiti non previsti dalla norma.
Massime di principio
- Il distacco all'estero non esclude automaticamente l'accesso al regime impatriati: va valutata la situazione concreta e la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dall'art.16.
- Le circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non possono introdurre requisiti restrittivi non presenti nella legge; esse possono orientare l'interpretazione ma non modificare il perimetro normativo.
- Requisiti chiave per l'accesso al regime: non essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti, trasferire la residenza in Italia (art.2 TUIR), impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni e svolgere l'attività prevalentemente in Italia; il beneficio si applica dall'anno del trasferimento e per i quattro anni successivi.
- La valutazione del rapporto di lavoro (continuità o discontinuità) è rilevante solo nella misura in cui influisce sui requisiti sostanziali della norma; la mera necessità di un 'nuovo contratto' non è prevista dalla norma e non può essere imposta dall'Amministrazione come condizione autonoma.
- In caso di diniego da parte del datore di lavoro o dell'Amministrazione, il contribuente può chiedere il rimborso fornendo documentazione che attesti il trasferimento di residenza, il periodo di non residenza precedente e lo svolgimento prevalente dell'attività in Italia; il giudice valuterà caso per caso.
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