Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi dei contribuenti avverso le cartelle di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione in ragione della novità della questione giuridica.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un investimento in un impianto fotovoltaico effettuato da una società di persone negli anni 2010 e 2011, per il quale era stata fruita la tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 ma non anche l'agevolazione c.d. Tremonti Ambiente, per l'incertezza interpretativa sul cumulo dei benefici. Dopo il chiarimento normativo introdotto dal D.M. 5 luglio 2012, art. 19, i soci presentarono una dichiarazione integrativa del modello Unico 2013, riferita al 2012, calcolando in diminuzione il reddito che ritenevano spettante per gli anni 2010 e 2011. L'Ufficio contestò l'operazione e notificò cinque cartelle di pagamento. La CTP accolse i ricorsi dei contribuenti; la CTR respinse l'appello dell'Ufficio, ritenendo emendabile la situazione tramite dichiarazione integrativa dei soci e assimilando l'incertezza normativa a un errore contabile. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciò violazione dell'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, dell'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 e dell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che: il beneficio doveva essere richiesto dalla società nella dichiarazione dell'anno in cui era sorto il presupposto; l'eventuale dichiarazione integrativa avrebbe dovuto riguardare gli anni 2010 e 2011, non il 2012; inoltre la società non aveva mai rettificato le proprie dichiarazioni dei redditi, ma solo i bilanci e la comunicazione al Ministero. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: pur richiamando l'orientamento che ammette, in linea generale, l'emendabilità della dichiarazione per la Tremonti Ambiente, ha osservato che nel caso concreto la società non aveva mai fatto valere il beneficio nei confronti dell'Amministrazione e non aveva emendato le proprie dichiarazioni degli anni rilevanti. Poiché titolare dell'agevolazione era solo la società, i soci non potevano emendare le proprie dichiarazioni per far emergere un errore che non era mai sorto nella loro sfera dichiarativa, restando invariato il reddito sociale imputato per trasparenza.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
la norma attribuisce l'agevolazione c.d. Tremonti Ambiente alla società titolare del reddito di impresa; il beneficio va esercitato dal soggetto cui spetta e non può essere fatto valere dai soci se la società non abbia mai manifestato l'opzione e non abbia emendato la propria dichiarazione nei periodi d'imposta rilevanti
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato come disciplina della dichiarazione integrativa; la Corte ne esclude l'utilizzabilità da parte dei soci quando l'errore dichiarativo non sia mai emerso nella loro posizione fiscale e il diritto all'agevolazione spetti soltanto alla società
art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel motivo di ricorso, senza una autonoma elaborazione specifica nel corpo della motivazione decisoria
il reddito della società di persone è imputato per trasparenza ai soci; tuttavia, se la società non riduce il proprio reddito per mancata fruizione dell'agevolazione, i soci non possono emendare le proprie dichiarazioni per incidere su un reddito sociale rimasto cristallizzato
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
indica il vizio denunciato dall'Agenzia, ossia violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria
art. 19 D.M. 5 luglio 2012
considerato come intervento normativo chiarificatore sulla cumulabilità dei benefici, ma non idoneo di per sé a legittimare l'emenda da parte dei soci in assenza di previa rettifica della società
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali riferite a società di persone, il diritto al beneficio spetta al soggetto societario titolare del reddito d'impresa; se la società non esercita l'opzione e non rettifica la propria dichiarazione nei periodi d'imposta rilevanti, il reddito sociale resta cristallizzato e si riflette invariato sui soci per trasparenza.
- La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata dai soci per introdurre un errore dichiarativo che non è mai emerso nella loro sfera fiscale quando il presupposto dell'agevolazione appartiene esclusivamente alla società.
- L'emendabilità della dichiarazione fiscale in presenza di incertezze interpretative sulla spettanza di un'agevolazione non opera in modo automatico e generalizzato: occorre che il soggetto legittimato al beneficio abbia comunque manifestato, anche successivamente, la volontà di fruirne mediante rettifica della propria dichiarazione.
- Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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