Cassazione Civile, Ordinanza n. 19997/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio su due avvisi di accertamento per IRPEF 2006 e 2007, fondati su accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 (redditometro). In primo grado la C.T.P. aveva ridotto il reddito accertato per entrambi gli anni; in appello la C.T.R. aveva ridotto il maggior imponibile solo per il 2006. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva nove motivi: violazione dell'art. 38 per avere la C.T.R. ritenuto sufficiente il redditometro senza ulteriori riscontri; omessa pronuncia sull'appello incidentale; omesso esame di fatti decisivi e omessa valutazione delle prove; violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa considerazione degli elementi istruttori; erronea applicazione dell'art. 38 in relazione ai parametri di spesa, sostenendo di aver avuto un incremento di liquidità da cessione immobiliare nel 2004 idoneo a giustificare le spese del 2006 e 2007; omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. perché tale liquidità avrebbe dovuto valere per entrambi gli anni; ulteriore omissione sulla mancanza dei presupposti dell'accertamento sintetico; richiesta di applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio ex d.lgs. n. 158/2015. Tuttavia, nelle more del giudizio il ricorrente aveva depositato istanze di definizione agevolata della controversia, comunicate all'Agenzia, e aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, manifestando la volontà di non proseguire il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, rilevando che questi aveva aderito alla definizione agevolata della controversia e aveva chiesto la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite in ragione dell'intervenuta definizione agevolata. Non è stata affrontata nel merito la fondatezza dei motivi sull'accertamento sintetico e sulle censure processuali, poiché l'interesse a coltivare il ricorso era venuto meno.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nel testo vigente ratione temporis
norma posta a base dell'accertamento sintetico fondato sulle capacità di spesa; i motivi del ricorso la invocavano per contestare l'uso del redditometro e la valutazione dei presupposti dell'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità della sentenza, omessa pronuncia e violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
invocato dal ricorrente per censurare l'omessa valutazione degli elementi istruttori.
richiamato per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
indicati come base della trattazione in camera di consiglio.
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
richiamato quale disciplina della definizione agevolata della controversia (c.d. rottamazione), da cui è derivato il venir meno dell'interesse al ricorso.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
invocato dal ricorrente per la richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole (favor rei).
Massime di principio
- Se il ricorrente aderisce in corso di giudizio a una definizione agevolata della controversia e chiede la cessazione della materia del contendere, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire.
- La sopravvenuta definizione agevolata, ove non contestata dalla controparte e accompagnata dalla volontà della parte ricorrente di non coltivare oltre la lite, incide sul requisito dell'interesse ad agire e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- In presenza di cessazione dell'interesse al ricorso per effetto di una definizione agevolata, la Corte può compensare integralmente le spese di lite in considerazione della vicenda estintiva o comunque definitoria sopravvenuta.
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