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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19997/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio su due avvisi di accertamento per IRPEF 2006 e 2007, fondati su accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 (redditometro). In primo grado la C.T.P. aveva ridotto il reddito accertato per entrambi gli anni; in appello la C.T.R. aveva ridotto il maggior imponibile solo per il 2006. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva nove motivi: violazione dell'art. 38 per avere la C.T.R. ritenuto sufficiente il redditometro senza ulteriori riscontri; omessa pronuncia sull'appello incidentale; omesso esame di fatti decisivi e omessa valutazione delle prove; violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa considerazione degli elementi istruttori; erronea applicazione dell'art. 38 in relazione ai parametri di spesa, sostenendo di aver avuto un incremento di liquidità da cessione immobiliare nel 2004 idoneo a giustificare le spese del 2006 e 2007; omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. perché tale liquidità avrebbe dovuto valere per entrambi gli anni; ulteriore omissione sulla mancanza dei presupposti dell'accertamento sintetico; richiesta di applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio ex d.lgs. n. 158/2015. Tuttavia, nelle more del giudizio il ricorrente aveva depositato istanze di definizione agevolata della controversia, comunicate all'Agenzia, e aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, manifestando la volontà di non proseguire il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, rilevando che questi aveva aderito alla definizione agevolata della controversia e aveva chiesto la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite in ragione dell'intervenuta definizione agevolata. Non è stata affrontata nel merito la fondatezza dei motivi sull'accertamento sintetico e sulle censure processuali, poiché l'interesse a coltivare il ricorso era venuto meno.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se il ricorrente aderisce in corso di giudizio a una definizione agevolata della controversia e chiede la cessazione della materia del contendere, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire.
  • La sopravvenuta definizione agevolata, ove non contestata dalla controparte e accompagnata dalla volontà della parte ricorrente di non coltivare oltre la lite, incide sul requisito dell'interesse ad agire e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • In presenza di cessazione dell'interesse al ricorso per effetto di una definizione agevolata, la Corte può compensare integralmente le spese di lite in considerazione della vicenda estintiva o comunque definitoria sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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