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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00655/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 con cui venivano recuperati a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, alcuni costi ritenuti indeducibili o non detraibili: in particolare canoni di locazione e spese condominiali relativi a un immobile che l’Ufficio riteneva non strumentale all’attività d’impresa, oltre a spese per alberghi e ristoranti, pubblicità e assicurazione. La società contribuente impugnava l’atto, ma sia la CTP sia la CTR rigettavano le sue difese. In cassazione la società proponeva cinque motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 43 e 109 TUIR per avere escluso la deducibilità dei costi di locazione e spese condominiali dell’immobile destinato a sede dell’attività; (2) violazione dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che l’accertamento fosse fondato su una contestazione di elusione senza rispetto della relativa procedura; (3) omessa pronuncia sulla medesima questione ex art. 112 c.p.c.; (4) violazione dell’art. 109 TUIR quanto ai costi di rappresentanza, pubblicità e assicurazione; (5) violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d’appello in relazione alle riprese su rappresentanza, pubblicità e assicurazione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la ricostruzione della CTR sulla mancanza di prova dell’inerenza e della strumentalità dell’immobile e inammissibile la censura sull’art. 37-bis per difetto di autosufficienza, oltre ad escludere l’omessa pronuncia. Ha invece accolto il quinto motivo, dichiarando la motivazione della CTR meramente apparente in punto di costi di rappresentanza, pubblicità e assicurazione; il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare la falsa applicazione di norme di diritto; la Corte distingue però tra errori di diritto e richiesta di rivalutazione del fatto, che non è consentita in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro sostanzialmente evocato per il vizio di motivazione apparente e per l’omessa pronuncia, anche se talvolta la ricorrente lo richiama impropriamente come violazione di legge.

  • art. 43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, ma conferma il rilievo della disciplina dell’inerenza dei costi d’impresa.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte ribadisce che il principio di inerenza non deriva dal comma 5 sulla correlazione costi-ricavi, ma dalla nozione di reddito d’impresa; l’inerenza va valutata in senso qualitativo e non in termini di mera utilità economica.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte esclude l’applicabilità della norma perché la CTR ha qualificato la vicenda non come elusione fiscale, ma come mera contestazione dell’indeducibilità di costi non inerenti; la diversa lettura dell’avviso non era autosufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia viene assorbita, poiché il rigetto della questione principale rende incompatibile una diversa soluzione del motivo.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza, il cui difetto apparente comporta nullità della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il dovere di motivazione della sentenza; la Corte lo collega al vizio di motivazione solo apparente.

Massime di principio

  • Il principio di inerenza dei costi d’impresa è unico, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, e richiede che il costo sia riferibile all’attività imprenditoriale anche solo in via indiretta, potenziale o prospettica; restano esclusi i costi estranei alla sfera dell’impresa.
  • L’inerenza ha natura qualitativa e non dipende dalla maggiore o minore utilità economica del costo né dalla sua entità: un costo o è riferibile all’attività d’impresa oppure non lo è.
  • In tema di immobili, ai fini della deducibilità occorre distinguere tra immobili merce, immobili patrimonio e immobili strumentali; per questi ultimi rileva la strumentalità oggettiva o funzionale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
  • Quando si contesta la deducibilità di un costo, l’onere di provare la strumentalità e l’inerenza grava sul contribuente.
  • In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 37-bis d.P.R. 600/1973 è inammissibile se il ricorrente non riporta in modo autosufficiente il contenuto dell’atto impositivo e non dimostra che la pretesa fiscale sia effettivamente fondata su una contestazione di elusione.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche non idonee a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per rigettare la domanda o il motivo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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