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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18592/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista aveva agito contro un Comune chiedendo, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il pagamento di € 387.236,03 per una prestazione professionale consistente nella redazione di un progetto di massima/progetto di fattibilità relativo alla costruzione di un autodromo. La prestazione era stata eseguita, secondo la prospettazione attorea, su incarico conferito dal sindaco per consentire all’ente di partecipare a un bando regionale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 191 d.lgs. 267/2000, dell’art. 2041 c.c. e degli artt. 28 e 97 Cost., sostenendo che la situazione di somma urgenza deliberata dalla Giunta avrebbe consentito di derogare alla necessità del regolare impegno contabile e di fondare la responsabilità dell’ente; (2) erronea valutazione della delibera di Giunta del 18 gennaio 2000 e dell’azione di indebito arricchimento, assumendo che il mandato al sindaco avrebbe implicato il conferimento dell’incarico professionale al professionista; (3) erronea affermazione di inammissibilità dell’azione di arricchimento nei confronti dell’amministrazione, sostenendo la proponibilità della domanda contro il Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura perché la dedotta somma urgenza non risultava specificamente allegata nei precedenti gradi di merito e comunque, anche a volerla astrattamente ipotizzare, l’art. 191, comma 3, d.lgs. 267/2000 richiede un espresso riconoscimento della spesa da parte del Consiglio comunale con copertura finanziaria, atto che nella specie mancava. Ha ritenuto la seconda censura in parte inammissibile e in parte infondata, affermando che l’interpretazione della delibera di Giunta è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata; inoltre, il contenuto della delibera non consentiva di ritenere conferito all’architetto un incarico di progettazione di valore elevatissimo, essendo invece previsto un incarico diverso e di importo modesto a un soggetto differente. Ha infine giudicato manifestamente infondata la terza censura, ribadendo il principio per cui, quando l’obbligazione non rientra nello schema procedimentale di spesa degli enti locali, l’azione di arricchimento senza causa nei confronti dell’ente è esclusa per difetto di sussidiarietà, restando eventualmente esperibile la pretesa nei confronti dell’amministratore o funzionario che abbia consentito la prestazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa è esclusa nei confronti dell’ente locale quando il creditore possa agire contrattualmente verso l’amministratore o il funzionario che ha consentito la prestazione, mancando il requisito di sussidiarietà.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    Gli enti locali possono assumere obbligazioni solo con regolare impegno contabile; in caso di spese non impegnate, il rapporto può sorgere verso l’amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura. Nelle ipotesi di somma urgenza resta necessario l’espressO riconoscimento della spesa con copertura finanziaria.

  • art. 194 d.lgs. 267/2000

    Il debito fuori bilancio può essere riconosciuto a posteriori dall’organo competente con apposita deliberazione che riconosca l’utilità dell’arricchimento; non basta il mero comportamento degli organi rappresentativi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile se non indica specificamente in quali atti e in quali termini la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma parte delle doglianze mirava in realtà a una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità.

  • art. 28 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della responsabilità dell’amministrazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, senza incidere sull’esito della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Dopo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione, l’azione di arricchimento senza causa è azionabile solo in via sussidiaria: se il creditore ha la possibilità di far valere il proprio diritto verso il funzionario o amministratore che abbia consentito la prestazione fuori dallo schema legale di spesa, la domanda contro l’ente è preclusa.
  • Per le spese degli enti locali, la deroga allo schema ordinario dell’impegno contabile non può essere desunta in via implicita: nelle ipotesi di somma urgenza è comunque necessario un espresso riconoscimento della spesa da parte dell’organo competente con previsione della copertura finanziaria.
  • L’interpretazione di atti amministrativi privi di efficacia normativa è un accertamento di fatto e, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
  • In sede di legittimità non è consentito introdurre questioni di fatto non previamente dedotte nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata sollevata, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La mera utilità indirettamente ricavata da un ente pubblico da una prestazione non basta, da sola, a fondare l’azione di indebito arricchimento se manca il necessario presupposto della sussidiarietà e se l’ordinamento appresta un diverso rimedio contro il soggetto che ha autorizzato o consentito la prestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArricchimento senza causaMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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