Parere n. 1324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor Emilio Carinci in qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore della omonima azienda agricola contro l’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura ed il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’annullamento della determinazione AGEA prot. n.39212 del 15 maggio 2025 di decadenza delle domande presentate per le annualità 2020-2021-2022, 2023 e 2024 e di annullamento dell’assegnazione dei titoli ed il loro riversamento alla Riserva Nazionale, nonché di accertamento dell’indebita percezione della somma complessiva di euro 900.793,48 per le annualità 2020-2021-2022 e 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione AGEA prot. n. 39212 del 15 maggio 2025, recante decadenza dagli aiuti PAC e PSR per le annualità 2020-2024, annullamento dell’assegnazione dei titoli e loro riversamento alla Riserva Nazionale, nonché accertamento dell’indebita percezione di euro 900.793,48.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la determinazione AGEA deducendo, con il primo motivo, il difetto di motivazione, la contraddittorietà degli accertamenti e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che l’amministrazione avrebbe fatto generico riferimento alla Carta dei Suoli e a un controllo aereo in loco senza indicare gli esiti concreti degli accertamenti, i verbali di sopralluogo e le evidenze tecniche poste a fondamento della decadenza. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente violazione della partecipazione procedimentale, del contraddittorio e del diritto di difesa. Il ricorrente ha inoltre proposto istanza di sospensione, senza dedurre specifici elementi a sostegno.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto, dichiarando assorbita l’istanza di sospensione. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’organismo pagatore può discostarsi dagli esiti del monitoraggio automatico quando emergano elementi oggettivi, anche fotointerpretativi o derivanti da altri controlli, idonei a dimostrare la non conformità delle superfici dichiarate. Le eventuali difformità tra monitoraggio satellitare e successiva istruttoria rientrano nella fisiologia del sistema multilivello dei controlli e non determinano, di per sé, l’illegittimità del provvedimento. Nel caso concreto, gli accertamenti della polizia giudiziaria e del tecnico AGEA, compreso il sopralluogo del 2024, avevano evidenziato l’impossibilità strutturale di utilizzare le superfici per il pascolo negli anni precedenti, smentendo la perizia tecnica di parte. La disponibilità dei terreni, le concessioni di uso civico, l’autorizzazione all’attività zootecnica, le certificazioni sanitarie e i nulla osta ambientali non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’ammissibilità delle superfici agli aiuti PAC, poiché attestano profili diversi da quelli rilevanti per l’accesso ai contributi. Quanto al secondo motivo, la Sezione ha precisato che la legge n. 241 del 1990 si applica ai procedimenti relativi agli aiuti PAC solo in via residuale, in assenza di una disciplina settoriale specifica. Poiché la normativa agricola prevede il ritiro o il recupero dei pagamenti indebiti e dei diritti all’aiuto quando manchino i requisiti o siano state create artificiosamente le condizioni per ottenere il beneficio, l’intervento dell’amministrazione aveva natura vincolata. Di conseguenza, la mancata comunicazione di avvio non poteva condurre all’annullamento dell’atto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Osservazioni
Primo motivo - Motivazione e controlli sulle superfici
Il motivo è infondato. L’organismo pagatore può superare gli esiti del monitoraggio automatico sulla base di elementi oggettivi risultanti da fotointerpretazioni, sopralluoghi o altri controlli. Le difformità tra il sistema di monitoraggio satellitare e l’istruttoria successiva non costituiscono, di per sé, un vizio di legittimità. Nel caso concreto, gli accertamenti della polizia giudiziaria e del tecnico AGEA, nonché il sopralluogo del 2024, hanno evidenziato l’impossibilità strutturale dell’utilizzo pascolivo delle superfici negli anni precedenti.
Primo motivo - Rilevanza dei titoli di disponibilità e delle autorizzazioni
Le concessioni di uso civico, la disponibilità dei terreni, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività zootecnica, le certificazioni sanitarie e i nulla osta ambientali non dimostrano, da soli, l’ammissibilità delle superfici agli aiuti PAC, poiché attestano requisiti e profili diversi rispetto a quelli oggetto dei controlli dell’organismo pagatore.
Secondo motivo - Omessa comunicazione di avvio del procedimento
Il motivo è infondato. Nei procedimenti relativi agli aiuti PAC la legge n. 241 del 1990 opera in via residuale rispetto alla disciplina agricola speciale. Poiché il recupero dell’aiuto indebitamente percepito e il ritiro dei diritti all’aiuto costituiscono conseguenze vincolate dell’accertata carenza dei requisiti, la mancata comunicazione di avvio non determina l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Istanza di sospensione
L’istanza di sospensione è stata assorbita dal rigetto del ricorso e, comunque, non risultava assistita da specifiche deduzioni a sostegno.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario.
obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
La Sezione ha ritenuto adeguatamente superata la censura motivazionale alla luce degli accertamenti tecnici e ispettivi posti a fondamento della decadenza.
art. 24 Cost.
La censura è stata respinta poiché il ricorrente ha potuto conoscere e contestare gli elementi posti a fondamento dell’atto, anche nella fase successiva mediante controdeduzioni.
art. 63 reg. UE n. 1306/2013
recupero dei pagamenti indebiti
La disposizione costituisce il fondamento dell’annullamento dell’originaria concessione dell’aiuto e dell’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
provvedimento vincolato e irrilevanza della mancata comunicazione di avvio
La mancata comunicazione di avvio non comporta l’annullamento dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, come nei casi di recupero vincolato di aiuti indebitamente percepiti.
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
La Sezione richiama il principio per affermare di avere esaminato tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nell’ambito degli aiuti PAC, l’organismo pagatore può discostarsi dagli esiti di un monitoraggio automatico quando controlli successivi, anche fotointerpretativi, ispettivi o tecnici, forniscano elementi oggettivi sulla non conformità delle superfici dichiarate.
- La mera disponibilità giuridica o materiale dei terreni, così come le autorizzazioni zootecniche, le certificazioni sanitarie, i nulla osta ambientali e i titoli concessori, non dimostra autonomamente l’ammissibilità delle superfici ai pagamenti PAC, che deve essere verificata secondo i criteri propri della disciplina degli aiuti agricoli.
- Le difformità tra il monitoraggio satellitare e gli esiti di controlli successivi non determinano automaticamente l’illegittimità del provvedimento di recupero, rientrando nella fisiologia di un sistema di controllo multilivello.
- Quando la disciplina speciale degli aiuti agricoli impone il recupero dei pagamenti indebiti o il ritiro dei diritti all’aiuto al ricorrere della carenza dei requisiti di ammissibilità, il relativo provvedimento ha natura vincolata; pertanto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Decadenza da aiuti PAC e recupero di somme indebitamente percepite
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’azienda agricola contro AGEA e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. È stata impugnata la determinazione AGEA del 15 maggio 2025, con cui l’Agenzia ha dichiarato la decadenza dalle domande di aiuto relative alle annualità 2020-2024, ha annullato l’assegnazione dei titoli disponendone il riversamento alla Riserva Nazionale e ha accertato l’indebita percezione di euro 900.793,48 per le annualità 2020-2023.
Premesse fattuali e procedimento amministrativo
Nel 2020 il titolare dell’azienda aveva presentato una domanda unica per l’accesso alla riserva nazionale dei titoli quale giovane agricoltore e una domanda PSR per pagamenti compensativi destinati alle zone montane dell’Abruzzo, dichiarando una superficie complessiva di 784,19 ettari e una superficie ammissibile di 561,70 ettari. Nel 2021 gli erano stati attribuiti 562 titoli all’aiuto.
La consistenza aziendale si fondava prevalentemente su superfici concesse a uso civico dal Comune di Taranta Peligna e, in misura minore, su terreni detenuti in affitto. Dopo una prima istanza di riesame respinta, una successiva istanza corredata da una relazione tecnica era stata accolta, con conseguente erogazione di somme a titolo di domanda unica e PSR per zone svantaggiate. L’interessato aveva inoltre presentato una domanda per la misura PSR 10.1.2, relativa al miglioramento dei pascoli, percependo circa 57.000 euro.
A seguito di ulteriori controlli, AGEA ha ritenuto che le superfici dichiarate non fossero effettivamente utilizzabili per il pascolo negli anni di riferimento e ha adottato il provvedimento di decadenza e recupero.
Motivi del ricorso
Il primo motivo contestava il difetto di motivazione e la contraddittorietà degli accertamenti. Secondo il ricorrente, AGEA avrebbe fatto riferimento in modo generico alla Carta dei Suoli e a un controllo aereo in loco, senza indicare gli esiti concreti dei sopralluoghi, produrre i relativi verbali o illustrare le evidenze tecniche poste a fondamento della decadenza. La motivazione avrebbe così impedito una difesa effettiva e sarebbe risultata incoerente con altri atti istruttori e con le concessioni di uso civico rilasciate dal Comune.
Il secondo motivo deduceva l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, con lesione della partecipazione procedimentale, del contraddittorio e del diritto di difesa. L’istanza di sospensione non era accompagnata da specifiche argomentazioni.
Valutazione sulla motivazione e sui controlli tecnici
La Sezione ha ritenuto infondato il primo motivo. L’organismo pagatore può discostarsi dagli esiti di un monitoraggio automatico quando emergano elementi oggettivi, anche derivanti da fotointerpretazioni, sopralluoghi o ulteriori verifiche, che dimostrino la non conformità delle superfici dichiarate.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’idoneità di un terreno all’allevamento estensivo e al pascolo, rilevante per la definizione delle superfici ammissibili ai contributi della Politica agricola comune, richiede un accertamento concreto e non può essere desunta astrattamente dalla sola disponibilità del fondo o dall’esistenza di autorizzazioni amministrative.
Le eventuali differenze tra il monitoraggio satellitare e gli accertamenti successivi non costituiscono, di per sé, un vizio di legittimità, poiché il sistema dei controlli è articolato su più livelli. Nel caso concreto, gli accertamenti della polizia giudiziaria e del tecnico AGEA avevano escluso la situazione rappresentata nella perizia tecnica di parte. In particolare, il sopralluogo del 2024 aveva rilevato condizioni strutturali incompatibili con l’utilizzo pascolivo delle superfici negli anni precedenti.
La Sezione ha inoltre chiarito che concessioni di uso civico, titoli di disponibilità, autorizzazioni all’attività zootecnica, certificazioni sanitarie e nulla osta ambientali riguardano profili diversi dall’ammissibilità ai pagamenti PAC. Tali atti non sono quindi sufficienti, da soli, a superare gli esiti dei controlli tecnici dell’organismo pagatore.
Comunicazione di avvio e natura vincolata del recupero
Anche il secondo motivo è stato respinto. Secondo il parere, nei procedimenti relativi agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune la legge n. 241 del 1990 trova applicazione in via residuale, quando la normativa settoriale non disciplini lo specifico procedimento.
La disciplina agricola speciale prevede il mancato pagamento, il recupero totale o parziale, la non assegnazione o il ritiro dei diritti all’aiuto quando risultino carenti i criteri di ammissibilità, siano violati gli impegni o gli obblighi connessi alla concessione, oppure siano state create artificiosamente le condizioni per conseguire il beneficio.
La Sezione ha ritenuto che AGEA abbia correttamente operato in applicazione dell’art. 63 del regolamento UE n. 1306/2013. Una volta accertata l’indebita percezione, l’annullamento dell’originaria concessione e il recupero delle somme costituivano conseguenze vincolate. Ne deriva che la mancata comunicazione di avvio non poteva determinare l’annullamento del provvedimento, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Esito del ricorso
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita. Il ricorrente è risultato soccombente rispetto alla determinazione AGEA di decadenza, ritiro dei titoli e recupero delle somme indebitamente percepite.
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