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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23900/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore del difensore per il compenso relativo a un'attività svolta in un giudizio civile e in un procedimento penale. L'opposizione era fondata sull'asserito negligente espletamento del mandato professionale: nel giudizio civile, il legale non avrebbe correttamente impostato la difesa in una controversia possessoria relativa a una servitù di panorama, con conseguente rigetto della domanda; nel giudizio penale, non avrebbe eccepito la tardività del deposito della lista testi del pubblico ministero. La Corte d'appello aveva respinto la censura sull'an deve risarcibile/compensativo derivante dall'attività professionale, ritenendo non provato il nesso causale tra la dedotta negligenza e l'esito sfavorevole della causa civile, mentre per il processo penale aveva escluso responsabilità in ragione dell'avvenuta piena assoluzione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: (1) violazione di legge in tema di responsabilità professionale, sostenendo che gravasse sul difensore dimostrare la correttezza della propria condotta e non sul cliente provare quale attività alternativa avrebbe dovuto essere compiuta; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato l'omessa individuazione, negli atti difensivi, delle opere da cui si esercitava la servitù; (3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valorizzato l'omessa eccezione di tardività della lista testi del PM nel giudizio penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in tema di responsabilità dell'avvocato, spetta al cliente allegare e provare non solo l'inadempimento, ma anche che la condotta negligente abbia inciso causalmente sulle possibilità di successo della controversia, secondo una valutazione probabilistica del possibile esito favorevole se la difesa fosse stata correttamente svolta. Ha dichiarato infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di argomentazioni o deduzioni difensive; inoltre, nel caso concreto, mancava comunque la prova del nesso eziologico rispetto alla causa civile, mentre nel processo penale i ricorrenti avevano ottenuto piena assoluzione, sicché non era ravvisabile un pregiudizio imputabile alla condotta difensiva. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come parametro della diligenza professionale del difensore, ma la Corte ha ribadito che la sua violazione va collegata alla prova del nesso causale tra condotta e pregiudizio.

  • art. 1453 c.c.

    citato dai ricorrenti, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 1460 c.c.

    citato dai ricorrenti, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha affermato che spetta al cliente dimostrare il pregiudizio causalmente ricollegabile alla negligenza del professionista.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di deduzioni difensive o argomentazioni giuridiche.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente che agisce per l'inadempimento deve provare non solo la condotta negligente, ma anche che essa abbia inciso causalmente sull'esito della controversia, cioè che, con una difesa corretta, vi sarebbe stata una concreta e apprezzabile probabilità di successo.
  • La prova del danno da malpractice difensiva richiede una valutazione prognostica sul probabile sviluppo del giudizio presupposto; non è sufficiente allegare genericamente omissioni o errori del difensore.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. attiene esclusivamente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non ricomprende la mancata considerazione di mere deduzioni difensive o argomentazioni processuali.
  • Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato, la mancata eccezione o la diversa gestione di un profilo processuale non comporta di per sé responsabilità se non si dimostra che tale omissione abbia concretamente pregiudicato l'esito della lite.
  • Se nel procedimento presupposto il cliente ha comunque conseguito un esito favorevole, come la piena assoluzione in sede penale, difetta il pregiudizio risarcibile o compensabile riferibile alla condotta del difensore.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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