Cassazione Civile, Ordinanza n. 21910/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, concernente il trattamento fiscale di operazioni intracomunitarie e, in particolare, la prova del trasferimento della merce in altro Stato membro ai fini dell'applicazione del regime previsto dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, l'Ufficio aveva ottenuto accoglimento dell'appello dinanzi alla CTR. In Cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice d'appello non avesse considerato una serie di elementi di fatto prospettati dalla contribuente, relativi all'emissione delle fatture, all'inserimento negli elenchi riepilogativi e nei modelli INTRASTAT, alla valutazione dei CMR, alla loro sottoscrizione e al loro contenuto. La doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso, perché diretto sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già compiuta dal giudice di merito. Ha osservato che la CTR aveva svolto una valutazione articolata e chiara, ritenendo non dimostrata l'effettività del trasferimento all'estero: i pagamenti in contanti non consentivano di identificare il destinatario come operatore intracomunitario, mancavano contratti e scambi di corrispondenza precontrattuale, e i CMR prodotti erano difformi da quelli reperiti in dogana e apparivano compilati successivamente. Tale apprezzamento di merito è stato considerato non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331 del 1993
La norma è evocata come disciplina delle operazioni intracomunitarie; la Corte non ne offre una nuova interpretazione di merito, ma rileva che la censura mirava in realtà a contestare l'accertamento fattuale sulla prova del trasferimento della merce in altro Stato membro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso era formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che, in concreto, mirasse a una rivalutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta inammissibile, perché sostanzialmente sovrapposta a una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- Quando il giudice di merito abbia già compiuto un apprezzamento argomentato e coerente delle risultanze istruttorie, tale valutazione è insindacabile in cassazione se la doglianza mira solo a contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- La prova dell'effettività di un'operazione intracomunitaria non può essere desunta da elementi meramente formali se il giudice di merito ritiene, con motivazione congrua, che i documenti prodotti non siano idonei a dimostrare il trasferimento della merce in altro Stato membro.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando si risolve nella contestazione dell'apprezzamento probatorio svolto dal giudice di merito.
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