Cassazione Penale, Sentenza n. 41564/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà. La domanda riproponeva istanza già respinta con precedenti provvedimenti sul carattere ostativo della condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Dopo la riforma introdotta dal decreto legge 31/10/2022 n.162 (convertito), il ricorrente ha sostenuto che l'ostatività era venuta meno, deducendo la cessazione della partecipazione associativa sin dal 2016, l'assenza di attuali contatti con soggetti di criminalità organizzata, l'assenza di influenza del nucleo familiare e la condizione economica precaria (documentata con attestazione ISEE) che renderebbe impossibile adempiere obbligazioni civili e condotte riparatorie. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto agli oneri di allegazione imposti dalla nuova normativa: la sola attestazione ISEE non prova l'impossibilità di adempiere gli obblighi risarcitori, non sono stati prodotti elementi esterni e specifici a confortare l'asserita cessazione dei contatti con la criminalità organizzata e dalla relazione dell'equipe interna risultava solo regolare condotta ma non un percorso trattamentale esaustivo idoneo a giustificare permessi premio o misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse, in parte, generico e, in parte, si limitasse a riproporre censure di merito già valutate dal Tribunale di sorveglianza, deduzioni non sindacabili in questa sede. Ha confermato che il Tribunale aveva correttamente valutato l'insufficienza degli elementi prodotti dal ricorrente a carico dell'onere di allegazione e dimostrazione previsto dalla riforma. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata in € 3.000,00, salvo esimenti.
Norme richiamate
decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Ha riformato la disciplina delle cause ostative per l'accesso ai benefici penitenziari: per i reati di prima fascia (fra cui art. 74 d.P.R. n. 309/1990) in assenza di collaborazione con la giustizia l'istante deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempierle e allegare elementi specifici che escludano collegamenti attuali e il rischio di ripresa di collegamenti con la criminalità organizzata; sono venute meno le categorie della collaborazione impossibile o inutile.
Norma che individua i titoli ostativi e la disciplina sull'accesso ai benefici penitenziari: la riforma ne ha ridefinito gli effetti distinguendo diverse 'fasce' di ostatività e rimodulando gli oneri di prova e di allegazione a carico dell'istante.
Reato ricompreso nella prima fascia ostativa: la condanna per tale titolo imponeva, prima della riforma, limiti all'accesso ai benefici salvo collaborazione; con la riforma il condannato deve dimostrare riparazione e abbandono del contesto del reato secondo gli oneri previsti.
art. 3 del decreto legge n. 162/2022 (norma transitoria)
Prevede effetti transitori della riforma, disponendo l'ultra attività della disciplina previgente con riguardo a chi è condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore, in particolare rispetto alle ipotesi di collaborazione impossibile o inutile.
Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e previsione del versamento in favore della Cassa delle ammende salvo esimenti.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Giurisprudenza citata in tema di inammissibilità per valutare la possibile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2022, il detenuto per reati 'ostativi' di prima fascia deve non solo allegare ma anche dimostrare documentamente l'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e l'impossibilità o l'adempimento delle obbligazioni civili: semplici dichiarazioni o l'esibizione esclusiva dell'ISEE sono generalmente insufficienti.
- Il giudice di merito può rigettare la richiesta senza istruttoria se ritiene che le allegazioni siano manifestamente carenti e prive di riscontri esterni; in tale ipotesi la Corte di cassazione non riesamina il merito ma valuta la legittimità/formalità del provvedimento.
- Per aumentare le probabilità di accoglimento, l'istante deve predisporre un fascicolo probatorio articolato: documentazione su lavoro e permessi, certificazioni di assenza di collegamenti (es. informazioni di polizia giudiziaria), esiti di osservazione trattamentale approfondita, attestazioni su riparazione del danno o motivi oggettivi di impossibilità di adempimento.
- Se il Tribunale ritiene necessaria un'istruttoria, essa va chiesta e sollecitata nella fase di merito; impugnare in cassazione deduzioni meramente di fatto o una valutazione discrezionale del giudice di merito ha scarse possibilità di successo per carenza di sindacato in questa sede.
- È strategico richiedere e documentare osservazioni trattamentali esaustive in istituto (relazioni dell'equipe, pareri di esperti), nonché acquisire elementi probatori esterni (rapporti di polizia, verifiche Guardia di Finanza, dichiarazioni di terzi) che possano essere valutati come riscontri oggettivi delle dichiarazioni del detenuto.
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