Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Civitavecchia per il reato di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309/1990 (traffico di sostanze stupefacenti). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva vizio di motivazione: la decisione del Tribunale sarebbe carente perché si sarebbe limitata a un rinvio per relationem all'ordinanza di primo grado senza motivare adeguatamente la conferma; inoltre la motivazione sarebbe illogica e affetta da errori di valutazione nella formazione del convincimento circa la responsabilità dell'imputato e la necessità della custodia cautelare (in particolare contestava la non accoglibilità della tesi difensiva della occasionalità dell'episodio e l'assenza dei pericoli di fuga e di recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e assertive e non si confrontassero con il dettaglio argomentativo dell'ordinanza impugnata, la quale aveva esplicitamente considerato la confessione del ricorrente sul trasporto di hashish e aveva motivato, in modo congruo e coerente, il rigetto della tesi di occasionalità e l'esistenza dei rischi (fuga/recidiva). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
Le norme incriminatrici relative al traffico di stupefacenti sono il fondamento dell'applicazione della misura cautelare; la Corte non discute il quadro normativo sostanziale ma valuta la correttezza della motivazione relativa alla misura preventiva in relazione ai fatti contestati
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale alla sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso doveva conformarsi a tali prescrizioni e risultare specifico rispetto alle ragioni dell'impugnazione
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in I. 18 dicembre 2020
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (possibilità di decidere senza discussione orale se non richiesta nei termini)
codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo è generico o non si confronta con le ragioni della decisione impugnata; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Riferimento agli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione (esecuzione delle pronunce relative a somme e registrazioni)
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: le censure devono confrontarsi puntualmente con le ragioni e l'argomentazione della decisione impugnata; l'assenza di correlazione o la genericità comportano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. c).
- Non è sufficiente per la Corte un generico richiamo a vizi di motivazione: occorre indicare in che modo la motivazione è carente, illogica o contraddittoria e quale errore di diritto o di valutazione è stato commesso.
- Quando l'ordinanza di merito esplicita valutazioni (es. confessione dell'indagato, valutazione dell'occasionalità, rischi di fuga/recidiva), il ricorso deve provare in modo preciso perché tali valutazioni siano erronee o illogiche; altrimenti la Corte le riterrà adeguatamente motivate.
- Gli appelli o i ricorsi che risultano manifestamente generici o strumentali possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende.
- In materia di misure cautelari per reati di droga, la documentazione probatoria (compresa l'ammissione/confessione) e la valutazione del pericolo di fuga o di reiterazione del reato assumono rilievo centrale: chi impugna deve contestare concretamente tali elementi probatori o dimostrare errori di diritto nella loro valutazione.
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