Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41380/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto di evasione (10 aprile 2018) deducendo: 1) violazione degli artt. 533, 535 e 649 c.p.p. per preclusione processuale/ne bis in idem, sostenendo che era già stato condannato per lo stesso fatto dal G.I.P. del Tribunale di Benevento (sentenza del 16/09/2019 non definitiva); 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella ritenuta applicazione della recidiva, contestando l'esistenza di un collegamento tra i precedenti e il fatto per cui è stato processato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello di Bari che ha escluso la preclusione per ne bis in idem, osservando che la limitazione operativa della preclusione riguarda solo procedimenti pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e a giudici egualmente competenti; nel caso concreto i procedimenti erano promossi da uffici diversi e quindi la materia è regolata dalle norme sui conflitti di competenza (art. 28 c.p.p.). Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato il nesso e la maggiore pericolosità, per cui la censura è generica. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 533, 535 e 649 cod. proc. pen.

    artt. 533, 535, 649 c.p.p.

    Richiamati nei motivi di ricorso relativi alla preclusione processuale e ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di idoneo confronto critico con la motivazione della Corte territoriale.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Norma sui conflitti di competenza: la duplicazione di procedimenti innanzi a uffici diversi deve essere gestita tramite le disposizioni sui conflitti positivi di competenza, non tramite la preclusione del ne bis in idem quando i processi sono davanti a sedi diverse.

  • Sez. Un., sent. n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)

    Sez. Un. n. 34655/2005, Donati

    Principio secondo cui la preclusione del ne bis in idem opera nelle situazioni di litispendenza davanti al medesimo ufficio giudiziario (stessa sede) e non per processi promossi dinanzi ad uffici diversi, che sono materia dei conflitti di competenza.

  • Sez. 5, sent. n. 10037 del 19/01/2017 (Catapano)

    Sez. 5 n. 10037/2017, Catapano

    Giurisprudenza confermativa della limitazione dell'operatività della preclusione ai procedimenti pendenti davanti a giudici egualmente competenti nella stessa sede.

  • Sez. U, sent. n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)

    Sez. U n. 35738/2010, Calibè

    Riferimento giurisprudenziale sulla correttezza della motivazione in tema di recidiva: la Corte territoriale deve motivare il nesso fra precedenti e condotta attuale per l'applicazione della recidiva.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente: la Corte ha rilevato che non sussisteva un comportamento esente da colpa che giustificasse l'esclusione della sanzione (cfr. orientamento di legittimità sulla colpa nel proporre ricorsi manifestamente infondati).

Massime di principio

  • La preclusione processuale per ne bis in idem opera solo quando il primo e il secondo procedimento sono pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario e a giudici egualmente competenti; se i procedimenti sono promossi da uffici diversi, la questione va trattata con le norme sui conflitti di competenza (art. 28 c.p.p.).
  • Per ottenere l'annullamento per ne bis in idem è necessario dimostrare chiaramente la litispendenza soggettiva e oggettiva (stessi uffici, stessa sede); censure generiche non sono sufficienti in Cassazione.
  • L'applicazione della recidiva richiede un adeguato e motivato nesso tra le precedenti condanne/violazioni e la condotta oggetto del processo, in modo da comprovare la maggiore pericolosità; anche qui l'assenza di un confronto critico con la motivazione della Corte territoriale rende la censura generica e inammissibile.
  • Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente e documentato: l'omessa allegazione di sentenze o elementi decisivi può indebolire o rendere inammissibile il ricorso.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non attribuibili a mera buona fede, la Corte può condannare il ricorrente alle spese e imporre una somma a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.