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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41389/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia (retrodatazione degli effetti) della ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere dell'11-19 luglio 2022. La difesa ha dedotto violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la DDA di Napoli era già a conoscenza, prima del rinvio a giudizio del 9 luglio 2021, dell'arresto del 4 maggio 2021 e del compendio indiziario (intercettazioni e riscontri), in quanto gli atti erano stati trasmessi e condivisi tra la Procura di S. M. Capua Vetere e la DDA (trasmissione dell'8 marzo 2021 e comunicazioni dei CC), sicché la seconda ordinanza cautelare sarebbe da ritenersi inefficace per retrodatazione dei suoi effetti

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione del Tribunale che, pur riconoscendo la continuazione tra le due ordinanze, ha ritenuto che la DDA di Napoli non fosse effettivamente a conoscenza dell'arresto del 4 maggio 2021 né del compendio captativo alla data della richiesta di giudizio immediato del 9 luglio 2021; ha ritenuto insufficienti le trasmissioni documentali e i rapporti informativi prodotti dalla difesa per provare la conoscenza da parte della DDA. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma che disciplina la declaratoria di inefficacia di misure cautelari; la Corte ha valutato le doglianze attinenti alla corretta applicazione e alla motivazione ex art. 297(3) e le ha ritenute insufficienti a dimostrare l'errore del giudice di merito

  • artt. 73 e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali relative ai reati in materia di stupefacenti contestati all'imputato; usate per descrivere il titolo di reato a carico di Altobelli nelle ordinanze cautelari

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di trasmissione/inoltro di atti tra uffici della Procura; menzionata per spiegare la trasmissione del fascicolo dalla Procura di S. M. Capua Vetere alla DDA di Napoli (8 marzo 2021), ma la Corte ha ritenuto che tale trasmissione non provasse di per sé la conoscenza, da parte della DDA, del compendio probatorio al momento rilevante

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma che prevede la facoltà di trattazione scritta del procedimento in Cassazione in periodo emergenziale; applicata per disporre la trattazione scritta e la mancata discussione orale

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione di inammissibilità; la Corte ha disposto gli adempimenti previsti da tale disposizione

Massime di principio

  • Per ottenere la declaratoria di inefficacia o la retrodatazione degli effetti di una misura cautelare occorre dimostrare non solo la mera trasmissione di atti, ma la effettiva conoscenza, da parte dell'ufficio che ha poi emesso o richiesto la misura successiva, del compendio probatorio antecedente; la prova documentale della ricezione e della piena conoscenza è determinante
  • La valutazione della conoscenza del compendio indiziario è fattuale e rimessa al giudice di merito: in cassazione è difficile ribaltare tale valutazione in assenza di chiari profili di violazione di legge o di vizio logico-giuridico nella motivazione
  • La semplice iscrizione o trasmissione di fascicoli tra uffici della Procura (anche ai sensi dell'art. 51 c. 3-bis) non implica automaticamente che tutti gli ulteriori sviluppi istruttori siano stati conosciuti o valutati dall'ufficio destinatario al momento processualmente rilevante
  • Nelle controversie cautelari legate a reati associativi o stupefacenti, il consolidamento della gravità indiziaria può derivare da atti successivi (es. audizioni di acquirenti, decodifica di captazioni) e il giudice può ritenere che solo tali acquisizioni abbiano consentito di formulare compiutamente l'accusa
  • Chi impugna in Cassazione deve considerare il rischio di inammissibilità e le possibili condanne alle spese e agli oneri verso la Cassa delle ammende; pertanto è opportuno concentrare il ricorso su profili di diritto chiari e documentabili

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