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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41390/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva annullato l'ordinanza cautelare del GIP del 6 marzo 2023 che aveva applicato la custodia in carcere a carico di Cosimo Romagnosi per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione alla 'ndrangheta). Il Procuratore ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione, contestando in particolare: la valutazione del Tribunale che avrebbe ricondotto molte emergenze probatorie alla sola partecipazione passata del Romagnosi; l'esclusione di rilievo delle conversazioni captate (in particolare n. 52 e 53 del 9/02/2021) che attesterebbero la sua autorevolezza mafiosa e la sua funzione autorizzativa; la ricostruzione contraddittoria delle dinamiche con la cosca Mole (vicenda Cutrì) e la mancata motivazione sulla rilevanza del riferimento di Aurelio Messineo circa l'attualità della collaborazione con Romagnosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha censurato il Tribunale per aver richiesto, a fondamento dell'accusa, l'effettivo ed efficace intervento di Romagnosi in singole vicende mafiose invece di valutare la sua perdurante intraneità e il ruolo autorevole all'interno del sodalizio, tenendo conto anche della sua precedente condanna e delle conversazioni intercettate. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame conforme ai principi richiamati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata interpretata dalla Corte nel senso che, ai fini della gravità indiziaria in sede cautelare, può rilevare la precedente condanna e il ruolo assunto nel sodalizio unitamente ad elementi successivi che attestino la perdurante partecipazione; non è necessario provare specifici atti esecutivi: basta il riconoscimento o l'assunzione del ruolo nel gruppo.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per stabilire la competenza del giudice a cui rinviare il procedimento dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020

    Norma sul procedimento a trattazione scritta introdotta durante l'emergenza sanitaria: la Corte ricorda che il procedimento si è svolto per iscritto in mancanza di istanza di discussione orale, con deposito di conclusioni scritte.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 (Ammendola)

    Richiamata per il principio secondo cui i gravi indizi in sede cautelare possono desumersi dalla precedente condanna e dal ruolo assunto, valutati congiuntamente ad elementi successivi che attestino la perdurante partecipazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019 (Zindato)

    Richiamata per il principio che non è necessario che il membro dell'associazione mafiosa compia atti esecutivi: è sufficiente che assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Richiamata per l'orientamento secondo cui la partecipazione mafiosa si concretizza nello stabile inserimento nella struttura organizzativa e nella 'messa a disposizione' dell'agente per il perseguimento dei fini del sodalizio.

Massime di principio

  • La precedente condanna per associazione mafiosa e il ruolo storico ricoperto nell'organizzazione costituiscono elementi di rilievo per la valutazione dei gravi indizi in sede cautelare, specie se integrati da elementi successivi che ne attestino la perdurante partecipazione.
  • Non è necessario dimostrare che l'imputato abbia compiuto atti esecutivi specifici: può essere sufficiente che gli venga riconosciuto un ruolo autorevole o che la sua stabile intraneità alla struttura sia attestata da elementi indiziari.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di soggetti qualificati appartenenti al sodalizio (es. riferimenti di autorizzazione, richieste di parere o riconoscimenti di autorevolezza) assumono un peso significativo per dimostrare l'attualità della partecipazione.
  • Il giudice che esclude la rilevanza di singole prove deve motivare in modo specifico e non contraddittorio: valutazioni generiche o ricondotte alla sola partecipazione "passata" possono essere annullate dalla Cassazione.
  • La condizione personale dell'indagato (es. misura degli arresti domiciliari) non esclude automaticamente la capacità di esercitare autorevolezza o influenza mafiosa; tale circostanza va valutata nel complesso probatorio.
  • In caso di insufficiente o contraddittoria motivazione sulla attualità della partecipazione mafiosa, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza del giudice di merito e rinviare per un nuovo esame conformemente ai principi richiamati.

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