Cassazione Penale, Sentenza n. 41390/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva annullato l'ordinanza cautelare del GIP del 6 marzo 2023 che aveva applicato la custodia in carcere a carico di Cosimo Romagnosi per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione alla 'ndrangheta). Il Procuratore ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione, contestando in particolare: la valutazione del Tribunale che avrebbe ricondotto molte emergenze probatorie alla sola partecipazione passata del Romagnosi; l'esclusione di rilievo delle conversazioni captate (in particolare n. 52 e 53 del 9/02/2021) che attesterebbero la sua autorevolezza mafiosa e la sua funzione autorizzativa; la ricostruzione contraddittoria delle dinamiche con la cosca Mole (vicenda Cutrì) e la mancata motivazione sulla rilevanza del riferimento di Aurelio Messineo circa l'attualità della collaborazione con Romagnosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha censurato il Tribunale per aver richiesto, a fondamento dell'accusa, l'effettivo ed efficace intervento di Romagnosi in singole vicende mafiose invece di valutare la sua perdurante intraneità e il ruolo autorevole all'interno del sodalizio, tenendo conto anche della sua precedente condanna e delle conversazioni intercettate. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame conforme ai principi richiamati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata interpretata dalla Corte nel senso che, ai fini della gravità indiziaria in sede cautelare, può rilevare la precedente condanna e il ruolo assunto nel sodalizio unitamente ad elementi successivi che attestino la perdurante partecipazione; non è necessario provare specifici atti esecutivi: basta il riconoscimento o l'assunzione del ruolo nel gruppo.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per stabilire la competenza del giudice a cui rinviare il procedimento dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Norma sul procedimento a trattazione scritta introdotta durante l'emergenza sanitaria: la Corte ricorda che il procedimento si è svolto per iscritto in mancanza di istanza di discussione orale, con deposito di conclusioni scritte.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 (Ammendola)
Richiamata per il principio secondo cui i gravi indizi in sede cautelare possono desumersi dalla precedente condanna e dal ruolo assunto, valutati congiuntamente ad elementi successivi che attestino la perdurante partecipazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019 (Zindato)
Richiamata per il principio che non è necessario che il membro dell'associazione mafiosa compia atti esecutivi: è sufficiente che assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Richiamata per l'orientamento secondo cui la partecipazione mafiosa si concretizza nello stabile inserimento nella struttura organizzativa e nella 'messa a disposizione' dell'agente per il perseguimento dei fini del sodalizio.
Massime di principio
- La precedente condanna per associazione mafiosa e il ruolo storico ricoperto nell'organizzazione costituiscono elementi di rilievo per la valutazione dei gravi indizi in sede cautelare, specie se integrati da elementi successivi che ne attestino la perdurante partecipazione.
- Non è necessario dimostrare che l'imputato abbia compiuto atti esecutivi specifici: può essere sufficiente che gli venga riconosciuto un ruolo autorevole o che la sua stabile intraneità alla struttura sia attestata da elementi indiziari.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di soggetti qualificati appartenenti al sodalizio (es. riferimenti di autorizzazione, richieste di parere o riconoscimenti di autorevolezza) assumono un peso significativo per dimostrare l'attualità della partecipazione.
- Il giudice che esclude la rilevanza di singole prove deve motivare in modo specifico e non contraddittorio: valutazioni generiche o ricondotte alla sola partecipazione "passata" possono essere annullate dalla Cassazione.
- La condizione personale dell'indagato (es. misura degli arresti domiciliari) non esclude automaticamente la capacità di esercitare autorevolezza o influenza mafiosa; tale circostanza va valutata nel complesso probatorio.
- In caso di insufficiente o contraddittoria motivazione sulla attualità della partecipazione mafiosa, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza del giudice di merito e rinviare per un nuovo esame conformemente ai principi richiamati.
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