Cassazione Penale, Sentenza n. 41383/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato indicato al capo c) (L. 18/4/1975 n.110) e aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati indicati ai capi a) (art. 337 c.p.) e b) (artt. 582, 585 c.p. in relazione all'art. 576 n.1 e art. 61 n.2 c.p.), rideterminando la pena. Nel ricorso per cassazione si deducevano: (1) vizio cumulativo della motivazione e erronea valutazione della prova, poiché la Corte avrebbe trascurato contraddizioni tra le dichiarazioni della parte offesa (Strino) e di altri testimoni (Gargiulo, Pacelli) e non avrebbe valutato la testimonianza favorevole della teste Masciotta; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva ascritta per il reato del capo a) — contestata per la prima volta in Cassazione o comunque ritenuta insussistente — con la conseguente richiesta di declaratoria di prescrizione; contestazioni anche sulla determinazione della pena (minimo edittale) e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla valutazione della prova fosse generica e non idonea a riformare un convincimento motivato senza vizi logici o giuridici: la Corte d'appello aveva correttamente valutato l'attendibilità della parte offesa Strino e l'aveva ritenuta riscontrata dalle deposizioni di Gargiulo e Pacelli e da altri elementi (anche dichiarazioni della fidanzata dell'imputato). La mancata considerazione favorevole della teste Masciotta è risultata ininfluente perché l'appello non aveva contestato le ragioni per cui la sua versione era stata ritenuta inattendibile dal primo giudice; pertanto non sussisteva obbligo dell'appello di ripetere quel giudizio. Quanto alla recidiva, la censura sulla mancata contestazione in appello è stata ritenuta non devoluta e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; la contestazione sostanziale della recidiva è stata comunque valutata manifestamente infondata in relazione ai precedenti per reati violenti. Anche il rilievo sulle attenuanti generiche è stato considerato generico e privo di elementi positivi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110
La norma è richiamata in relazione al reato ascrittogli (capo c); la Corte di appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Codice penale
Norma relativa al reato contestato al capo a); la Corte ha accertato la responsabilità e valutato la recidiva in relazione ai precedenti per reati violenti.
Codice penale
artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n.1 e art. 61 n.2
Norme richiamate per i reati ascritti al capo b), con indicazione delle circostanze aggravanti/concorsuali e della rilevanza della recidiva.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
art. 23, comma 8 (conv. dalla L. 18 dicembre 2020)
Norma processuale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione quando non è richiesta la discussione orale; qui le parti hanno depositato conclusioni scritte.
Codice di procedura penale
Principio processuale secondo cui la doglianza non devoluta in grado d'appello non può essere dedotta in Cassazione; utilizzato per dichiarare inammissibile la censura relativa alla mancata contestazione della recidiva in appello.
Massime di principio
- In Cassazione le censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove senza indicare vizi logici o giuridici specifici sono spesso dichiarate inammissibili: è necessario mostrare errori di diritto o contraddizioni logiche nella motivazione impugnata.
- Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e dei testimoni compiuto in appello è difficilmente riformabile in Cassazione se la motivazione dell'appello è generica; il ricorrente deve contestare specificamente le ragioni per cui il primo giudice ha ritenuto inattendibile una testimonianza.
- Questioni non sollevate o non devolute nel giudizio d'appello (ad es. la mancata contestazione formale della recidiva) sono generalmente inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.: è importante sollevare tempestivamente tutte le censure rilevanti nei gradi di merito.
- La dichiarazione di prescrizione di un reato in sede di appello non impedisce l'accertamento degli altri reati se vi sono elementi di prova distinti; tuttavia la prescrizione va rilevata osservando termini e modalità processuali.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche devono contenere indicazioni concrete e dimostrabili per essere accolte: formule generiche non bastano in Cassazione.
- La condanna alle spese e l'assegnazione di somme a titolo di ammenda processuale possono seguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso; il ricorrente deve valutare il costo-processuale del ricorso stesso prima di proporlo.
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