Cassazione Civile, Ordinanza n. 07116/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa IMU per l’anno 2013 relativa ad alcuni immobili compresi nel patrimonio di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso. Il Comune ha notificato nel 2017 un avviso di pagamento alla società di gestione del risparmio intestataria formale del patrimonio del fondo. La società ha impugnato la sentenza regionale che l’aveva ritenuta soggetto passivo dell’imposta, deducendo con i primi due motivi la violazione degli artt. 9 e 36 del d.lgs. n. 58 del 1998, sostenendo di essere soltanto intestataria del patrimonio del fondo e non soggetto passivo IMU; con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 57, comma 6-bis, del medesimo decreto, assumendo che, essendo il fondo stato posto in liquidazione nel 2015 e nominato un liquidatore, essa non avesse più alcun potere gestionale quando l’avviso fu notificato nel 2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, in base alla disciplina del TUF e alla giurisprudenza già formatasi, il fondo comune di investimento immobiliare non ha autonoma soggettività giuridica, ma costituisce un patrimonio separato della SGR; ne segue che la società di gestione, quale titolare formale del patrimonio e soggetto tenuto alla gestione, è legittimata anche ai fini del pagamento dell’IMU sugli immobili compresi nel fondo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la pretesa tributaria riguardava l’anno 2013 e che le vicende sopravvenute di liquidazione del fondo e nomina del liquidatore nel 2015 non incidevano sulla legittimazione passiva per il tributo riferito a un periodo anteriore. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese di legittimità in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di legge denunciata nei motivi di ricorso
è il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge prospettati dalla ricorrente
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la soggettività e la titolarità del fondo non erano in capo alla SGR
la Corte lo interpreta nel senso che il fondo comune costituisce patrimonio autonomo e separato, gestito dalla SGR, la quale mantiene la titolarità formale dei beni e gli adempimenti conseguenti
art. 57, comma 6-bis, d.lgs. n. 58 del 1998
"Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso..."
la liquidazione del fondo e la nomina del liquidatore non escludono che la SGR resti riferibile alle obbligazioni fiscali maturate quando era ancora titolare della gestione
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato per affermare che la società promotrice e il gestore assumono obblighi e responsabilità verso i partecipanti e che la gestione resta imputata alla SGR
art. 37, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998
citato per escludere che le eventuali deliberazioni dell’assemblea dei partecipanti siano sufficienti a configurare una soggettività autonoma del fondo
richiamato quale norma che prevede un regolamento del fondo predisposto dalla società che lo ha istituito
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato per evidenziare la responsabilità della banca depositaria verso SGR e partecipanti, nel sistema dei rapporti del fondo
richiamato in funzione sistematica per sottolineare che i patrimoni separati sono sottratti al principio della responsabilità patrimoniale generale
citato come esempio di patrimonio destinato o separato nel diritto positivo
legge n. 130 del 1992
citata come ulteriore esempio di segregazione patrimoniale (cartolarizzazione)
Massime di principio
- I fondi comuni di investimento immobiliare, per quanto patrimonî separati e autonomi rispetto al patrimonio della società di gestione e dei partecipanti, non sono autonomi soggetti di diritto; la titolarità formale dei beni resta in capo alla SGR, che assume gli adempimenti e le obbligazioni connesse.
- Ai fini dei tributi gravanti sugli immobili compresi nel fondo, il soggetto passivo è la società di gestione che ne ha la titolarità formale e la gestione, non il fondo come centro autonomo di imputazione.
- La liquidazione sopravvenuta del fondo, o la nomina del liquidatore, non incide sulle obbligazioni tributarie maturate in relazione a periodi d’imposta anteriori, né elide la legittimazione della SGR rispetto alla pretesa riferita a quel periodo.
- Nel sistema dei patrimoni separati, gli atti negoziali e processuali relativi al patrimonio segregato sono imputati al soggetto titolare del patrimonio, pur dovendo gli effetti rimanere confinati nel relativo patrimonio separato.
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