Cassazione Civile, Ordinanza n. 19323/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia riguarda un assegno bancario non trasferibile emesso da una compagnia assicurativa a favore di un beneficiario e poi incassato da un soggetto diverso dal destinatario presso uno sportello postale. La compagnia assicurativa ha chiesto il risarcimento del danno alla società postale, assumendo che l'incasso fosse avvenuto senza adeguata identificazione del presentatore. Il giudice di pace ha ravvisato una corresponsabilità della società postale per non aver riconosciuto l'irregolarità dei documenti esibiti e, al contempo, un concorso di colpa del mittente per avere spedito l'assegno con posta ordinaria. In appello, la società postale ha contestato la propria responsabilità e ha sostenuto anche la mancanza di prova del danno; il tribunale ha respinto l'appello incidentale, affermando che la società postale non aveva usato la diligenza qualificata richiesta e che la prova del concorso colposo del creditore gravava sul debitore. In cassazione la società postale ha dedotto violazione degli artt. 1182, comma 3, e 1227, comma 1, c.c., in relazione agli artt. 43 r.d. n. 1736/1933, 83 d.P.R. n. 156/1973 e d.m. 26 febbraio 2004, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la spedizione dell'assegno con posta ordinaria integrasse colpa concorrente del mittente e che il danno non fosse provato. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la decisione impugnata si fondava su due autonome rationes decidendi e la censura non era idonea a colpirle entrambe.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il tribunale aveva deciso su due rationes autonome e sufficienti: da un lato, la società ricorrente aveva contestato in fatto la stessa spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria, sicché la censura avrebbe richiesto un riesame degli atti non consentito in cassazione; dall'altro, anche a voler presumere la spedizione ordinaria, essa non sarebbe bastata da sola a integrare la colpa del mittente. Poiché il ricorrente non aveva validamente attaccato entrambe le basi della decisione, il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi respinto/inammissibile e il ricorrente condannato alle spese, con accertamento altresì dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina del concorso colposo e della responsabilità per la gestione del pagamento dell'assegno; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione
richiamato per sostenere il concorso di colpa del mittente nella verificazione del danno; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile
art. 43 r.d. n. 1736/1933
norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'assegno e della sua negoziazione, senza autonoma interpretazione nel provvedimento
richiamato con riferimento al servizio postale e alle modalità di spedizione; non oggetto di una ratio decidendi autonoma
d.m. 26 febbraio 2004
richiamato quale carta della qualità del servizio pubblico postale; non è sviluppata un'interpretazione specifica
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
indicato come parametro del ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
richiamato dal giudice di merito per affermare la mancanza della diligenza qualificata richiesta al gestore del servizio postale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte in modo efficace; se anche una sola ratio resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque non può portare alla cassazione della decisione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere un riesame del fatto o degli atti di causa per ricostruire la concreta tesi difensiva svolta in merito, salvo dedurre specificamente un error in procedendo.
- La mera deduzione che la spedizione di un assegno con posta ordinaria integri di per sé colpa concorrente del mittente non è sufficiente a superare una decisione di merito che abbia escluso la responsabilità su una diversa e autonoma base fattuale o giuridica.
- Per ottenere la cassazione di una decisione fondata su rationes alternative, è necessario che ogni censura sia ammissibile e fondata; la mancanza di interesse investe i motivi che, anche se accolti, non potrebbero comunque condurre all'annullamento della sentenza.
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