Cassazione Civile, Ordinanza n. 07938/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di leasing immobiliare avente ad oggetto un immobile sito in Roma. La società di leasing aveva chiesto l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice, per mancato pagamento dei canoni, e la condanna al rilascio del bene. L'utilizzatrice e il suo legale rappresentante avevano resistito, proponendo in via riconvenzionale la nullità sia della compravendita dell'immobile sia del contestuale contratto di locazione finanziaria, sostenendo che l'operazione, pur formalmente strutturata come leasing, fosse in realtà un sale and lease back nullo perché diretto a eludere il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando: mancata ammissione di prove testimoniali, errata lettura dei documenti, omissione di un fatto decisivo e inosservanza dell'art. 2744 c.c., assumendo che il bene fosse rimasto nella disponibilità del legale rappresentante e che i negozi fossero collegati a una causa di garanzia e finanziamento in frode alla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. sia perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado (doppia conforme, con applicazione dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), sia perché le censure miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2744 c.c., la Corte ha ribadito che il sale and lease back è, in linea di principio, operazione lecita e socialmente tipica; la sua nullità per frode al patto commissorio richiede la compresenza di indici sintomatici quali preesistente rapporto di debito, difficoltà economiche dell'alienante e sproporzione tra valore del bene e corrispettivo. Nel caso concreto la Corte di merito aveva escluso almeno uno di tali indici, ossia l'esistenza di un pregresso rapporto debitorio o di altri elementi idonei a fondare la frode, e tale accertamento di fatto non era sindacabile in cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come base del ricorso introduttivo in primo grado, nel procedimento sommario poi convertito in ordinario
invocato dalla concedente per la risoluzione anticipata del contratto in forza di clausola risolutiva espressa
divieto di patto commissorio; la sua elusione può rendere nullo il sale and lease back solo se l'operazione sia concretamente strutturata come garanzia e ricorrano indici sintomatici della frode
l'operazione in frode al divieto di patto commissorio è sanzionabile per illiceità della causa come nullità
la nullità discende dall'illiceità della causa quando l'operazione integri frode alla legge
il sale and lease back è operazione contrattuale meritevole di tutela come contratto socialmente tipico d'impresa
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
delimitano rispettivamente il vizio di violazione di legge e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non consentono di riesaminare il merito o la valutazione delle prove
in caso di doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità
richiamato indirettamente nella parte dedicata all'accertamento dei fatti e alla prova, quale regola di riparto dell'onere probatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il contratto di sale and lease back è, di regola, lecito e meritevole di tutela come operazione d'impresa; la sua nullità per violazione del divieto di patto commissorio non si presume, ma va verificata in concreto.
- Per ravvisare un patto commissorio mascherato in un'operazione di leasing di ritorno occorre la compresenza di indici sintomatici della frode, in particolare: preesistente o contestuale rapporto di debito tra concedente e venditore-utilizzatore, situazione di difficoltà economica del venditore e sproporzione tra valore del bene e prezzo corrisposto.
- L'accertamento della natura fittizia o fraudolenta del sale and lease back è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere utilizzato per contestare l'apprezzamento delle prove o le argomentazioni del giudice.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., salvo che la censura investa un fatto decisivo non valutato nei due gradi di merito.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura fondata su documenti o atti di causa non specificamente trascritti, localizzati e indicati nel ricorso.
- Non integra violazione di legge la critica rivolta alla ricostruzione della fattispecie concreta, poiché la violazione o falsa applicazione di legge attiene all'erronea interpretazione della norma astratta o alla sua sussunzione in fattispecie diversa.
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