Cassazione Civile, Ordinanza n. 07172/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da più rapporti di conto corrente e aperture di credito intercorsi tra due correntisti e una banca, con garanzie reciproche prestate tra i correntisti. Gli attori avevano dedotto l’illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale, spese e valuta, chiedendo la nullità delle clausole, la ricostruzione del dare-avere e il risarcimento dei danni per una asserita illegittima segnalazione alla Centrale rischi. La banca aveva resistito e chiesto in via riconvenzionale il pagamento del saldo passivo. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità di alcune clausole e condannato gli attori al pagamento di una somma in favore della banca. In appello gli eredi degli originari attori censuravano soprattutto: 1) la ripartizione dell’onere della prova nei rapporti di conto corrente, sostenendo che fosse sempre onere della banca produrre tutti gli estratti conto dall’origine; 2) l’erronea valorizzazione della consulenza tecnica d’ufficio e la mancata considerazione dei conteggi che, a loro dire, avrebbero mostrato un saldo attivo per i correntisti; 3) il rigetto della domanda risarcitoria per illegittima segnalazione in Centrale rischi, assumendo che il danno fosse in re ipsa e che la segnalazione fosse colposa e basata su addebiti illegittimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sulla prova nei rapporti bancari: quando mancano estratti conto completi, non è consentito azzerare automaticamente il saldo iniziale del rapporto se non vi sia certezza che, nel periodo non documentato, il correntista fosse in una posizione determinata (di debito o di credito). Nel caso concreto, per il conto principale n. 27/959 la documentazione era incompleta e non era stata dimostrata, con altri mezzi, la base di calcolo necessaria per ricostruire il rapporto; per il conto n. 16/04, invece, la prova documentale era completa e il saldo era favorevole alla banca. È stata inoltre ritenuta corretta la decisione di non considerare il conto principale ai fini della compensazione tra i saldi, fermo restando che la banca non aveva proposto appello incidentale contro la statuizione di primo grado più favorevole agli attori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito e non si confrontava con le rationes decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità della censura in appello e sulla mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale rischi. Le ricorrenti sono state condannate alle spese ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell’onere della prova nei rapporti bancari e per affermare che chi agisce o resiste deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa nei limiti del caso concreto
invocato dalle ricorrenti in tema di valutazione delle prove e richiamato nel motivo di ricorso
invocato dalle ricorrenti in relazione alla valutazione della consulenza tecnica e delle risultanze istruttorie
primo comma, nn. 3, 4 e 5
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il terzo motivo sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito e quindi inammissibile
richiamato nel terzo motivo dalle ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che la censura non intercettasse le rationes decidendi della sentenza impugnata
art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003
richiamato nel terzo motivo in relazione alla contestata segnalazione alla Centrale rischi e alla protezione dei dati personali
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato con riferimento al vizio motivazionale, ma la Corte osserva che la doglianza non era sviluppata in modo coerente con il paradigma del vizio
Massime di principio
- Nei rapporti di conto corrente bancario, una volta esclusa la validità di clausole che prevedono interessi ultralegali o anatocistici, la ricostruzione del saldo richiede la produzione degli estratti conto dall’inizio del rapporto, salvo che altri elementi probatori consentano di individuare con certezza la posizione iniziale del rapporto nel periodo non documentato.
- L’azzeramento del saldo iniziale del primo estratto disponibile è consentito solo come criterio residuale e minimale quando sia certo che, nel periodo mancante, la parte fosse comunque in debito o in credito e rimanga incerto soltanto il quantum; non è invece legittimo se manca tale certezza.
- Quando nel medesimo processo si contrappongono domande della banca e del correntista su diversi rapporti di conto corrente, ciascuna parte resta onerata della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa; l’incompletezza documentale di un rapporto può impedire di utilizzarlo per la compensazione dei saldi.
- La censura in cassazione che miri, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, a una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie è inammissibile se non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La domanda di risarcimento per illegittima segnalazione alla Centrale rischi non può essere accolta in assenza di prova degli elementi costitutivi dell’illecito e del nesso causale; non basta allegare genericamente l’illegittimità degli addebiti bancari o affermare che il danno sia in re ipsa.
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