Cassazione Penale, Sentenza n. 40297/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 455 c.p., con tre censure principali: (1) illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle intercettazioni e degli elementi di prova (linguaggio criptico, perquisizione negativa in tipografia, distanza del sequestro delle banconote contraffatte); (2) violazione nella quantificazione della recidiva e del calcolo della prescrizione (doppio aumento e presunto contrasto col principio ne bis in idem); (3) inutilizzabilità delle intercettazioni perché dirette originariamente a reati previsti dagli artt. 73 e 74 DPR 309/1990 e non al delitto di cui all'art. 455 c.p., con rilievo sull'art. 12 c.p.p. (connessione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure sostanzialmente reiterative e dirette a una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito, ha confermato la correttezza della valutazione delle intercettazioni come prova di fatto (anche se criptiche), ha escluso il vizio nella valutazione della recidiva ai fini della prescrizione (ricordando la consolidata giurisprudenza che consente l'effetto doppio della recidiva specifica sul calcolo dei termini di prescrizione) e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché sollevato per la prima volta in Cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo non assente la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto contestato (contraffazione/introduzione in circolazione di banconote false): la condanna in primo e secondo grado è stata confermata e ritenuta legittima dalla Cassazione.
art. 546, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione come illogica/contraddittoria; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse completa e non affetta dal vizio invocato.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione: la Corte osserva che il vizio di motivazione è denunciabile solo se 'evidente' (ictu oculi) e qui non ricorre tale profilo.
La Corte ha interpretato che la recidiva reiterata specifica (art.99) è circostanza ad 'effetto speciale' che incide sia sul termine base di prescrizione (art.157) sia, in caso di atti interruttivi, sul termine massimo (art.161), senza violare il principio ne bis in idem (richiamando la giurisprudenza e la sentenza CEDU Zolotoukhine).
artt. 192, comma 1; 266; 270; 271 cod. proc. pen.
Norme concernenti utilizzabilità e modalità delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni perché tale doglianza non era stata sollevata in appello e dunque è nuova in Cassazione.
Richiamato in relazione alla possibile connessione fra reati (giustificazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni); la Corte rileva che l'eventuale eccezione non è stata tempestivamente dedotta.
artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990
Norme che disciplinano i reati di stupefacenti: il ricorrente sosteneva che le intercettazioni erano state autorizzate per reati di droga e quindi non utilizzabili per reato diverso; la Corte ha escluso l'ammissibilità della critica in Cassazione perché la questione non era stata svolta in appello.
Norma prevista per l'imposizione di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile: applicata dalla Corte perché non è stata riscontrata assenza di colpa nella causa di inammissibilità (richiamata anche la Corte Cost. n.186/2000).
Protocollo n.7 CEDU, art.4 (richiamo giurisprudenziale: Zolotoukhine c. Russia)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'effetto del calcolo della prescrizione in presenza di recidiva specifica non integra violazione del divieto di doppia punizione sancito dall'art.4 del Protocollo n.7 CEDU, nella misura e nei limiti richiamati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso che si limiti a chiedere una rivalutazione del merito (es. diversa interpretazione delle intercettazioni) è spesso dichiarato inammissibile: in Cassazione la valutazione del fatto e delle prove (compreso il linguaggio criptico nelle intercettazioni) è rimessa al giudice di merito salvo vizi evidenti di motivazione.
- Per essere recepita in Cassazione, la doglianza sulla utilizzabilità delle intercettazioni deve essere tempestivamente svolta nei gradi di merito; sollevare per la prima volta in Cassazione eccezioni processuali rilevanti comporta inammissibilità.
- La recidiva specifica può influire sia sul calcolo del termine di prescrizione ordinario sia sull'entità della sua proroga in presenza di atti interruttivi: tale duplice incidenza non costituisce, di per sé, violazione del ne bis in idem sostanziale secondo la consolidata giurisprudenza.
- Il vizio di motivazione dedotto in Cassazione richiede che la carenza, contraddittorietà o illogicità sia evidente (ictu oculi). Critiche meramente alternative o ricostruzioni fattuali diverse non sono ammesse in sede di legittimità.
- Se si contesta la natura criptica delle intercettazioni, è necessario argomentare nei gradi di merito in modo specifico e non limitarsi ad affermazioni generiche; il giudice di merito deve esplicitare perché ritiene la lettura data alle conversazioni attendibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40158/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40159/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40161/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40162/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40163/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40164/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →