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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40158/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, a vario titolo: difetto assoluto o vizio della motivazione (art. 125 e 546 c.p.p.); per D'AMICIS contestazione dell'identificazione collegata al soprannome "formaggio", della collocazione temporale delle condotte, mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990, errato riconoscimento della recidiva e calcolo della pena; per MASSAFRA doglianze sulla identificazione del veicolo e sul diniego delle attenuanti; per FRANCO e MARINELLI si deduceva difetto di motivazione e, nel caso di Marinelli, richiesta di proscioglimento per manifesta estraneità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di FRANCO COSIMO, COSIMO MARINELLI e ADAMO MASSAFRA (motivi aspecifici o non consentiti, edon rinunce derivanti dal concordato in appello). Il ricorso di ANGELO D'AMICIS è stato invece accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Corte ha annullato senza rinvio la parte sanzionatoria e ha rideterminato la pena per D'AMICIS a anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 7.000 di multa (con la motivazione tecnica relativa al limite dell'aumento per recidiva previsto dall'art. 99 c.p.). Per gli altri imputati le statuizioni di condanna della Corte d'appello sono confermate. Inoltre, ai ricorrenti nei cui confronti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili è stata comminata una sanzione pecuniaria per spese processuali quantificata in euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Usata per la definizione con concordato in appello: la rinuncia a ulteriori motivi in funzione del patteggiamento limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude, in cassazione, censure sulla responsabilità o su questioni non oggetto di residuo gravame.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione: la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto può costituire vizio ma va valorizzata alla luce della specificità del motivo in cassazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma sul contenuto della motivazione della sentenza penale; la Corte verifica che le deduzioni siano specifiche e rilevanti per impugnare la motivazione di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sul proscioglimento: la Corte d'appello che accoglie il concordato non è tenuta a motivare sul mancato proscioglimento secondo le ipotesi dell'art.129 quando l'imputato ha rinunciato a questioni di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Discute la configurazione della lieve entità: la Corte di merito può valutare globalmente indicatori di gravità (quantitativi, organizzazione, professionalità) e ritenere irrilevante l'assenza di verifiche analitiche dei carichi se vi sono altri elementi che indicano traffico professionale.

  • art. 99 c.p.

    Applicato per il limite dell'aumento di pena per recidiva: l'aumento non può eccedere il limite assoluto previsto dall'ultimo comma e, se eccede, la Cassazione deve emendare la pena per eliminarne l'illegalità.

  • art. 62-bis c.p.

    Principi sulle attenuanti generiche: il diniego è valutazione di merito fondata sulla personalità dell'imputato e sulla gravità del fatto e non richiede la trattazione di ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.

  • art. 192 c.p.p.

    Standard sull'apprezzamento dell'indizio: la Corte ricorda che la motivazione di merito, anche se indiziaria, deve giustificare il passaggio logico; in presenza di due decisioni conformi (doppia conforme) il complesso argomentativo si integra e il ricorrente deve confrontarsi specificamente con entrambe.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma sulla impugnazione per cassazione che stabilisce i termini e i motivi: i motivi di cassazione devono essere consentiti e specifici, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Se il procedimento d'appello è definito con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e l'imputato ha rinunciato a motivi di appello, in cassazione non è ammissibile censurare la responsabilità o questioni attinenti ai motivi rinunciati.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado (soprattutto in caso di 'doppia conforme'); motivi generici o meramente reiterativi sono inammissibili.
  • Per contestare identificazione o travisamento della prova è necessario indicare con precisione l'atto omesso o travisato, il dato probatorio decisivo e fornire prova della sua verità: accuse vaghe non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è tipicamente valutazione di merito e solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria può essere sindacata in cassazione.
  • L'aumento di pena per recidiva è soggetto al limite inderogabile dell'art. 99 c.p.; se l'incremento supera tale limite la pena è illegale e la Corte di cassazione può correggerla.
  • In presenza di motivazioni integrate tra primo e secondo grado, il ricorrente deve svolgere un critico confronto con entrambe le decisioni per ottenere l'ammissibilità e l'esame della questione in cassazione.

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