Cassazione Penale, Sentenza n. 40164/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello su più profili. Castigliola ha censurato il diniego delle attenuanti generiche (contestando che non sia stata considerata la confessione e la condotta processuale), il diniego delle sanzioni sostitutive ex art. 20‑bis c.p. per pregresse condanne, il diniego dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129‑bis c.p.p. e l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. in relazione alla presunta conoscenza delle condizioni di minorata difesa della vittima. Roccaro ha dedotto l'inesistenza dell'elemento teleologico della ricettazione (art. 648 c.p.), la configurabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. e la mancata base per estendere l'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. (sostenendo che non era entrato nell'abitazione né era vicino di casa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha ritenuto adeguata e non viziosa la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche (mancanza di elementi positivi e rilevanza dei precedenti penali), sul diniego delle sanzioni sostitutive (valutazione prognostica ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e alla disciplina ex art. 58 legge 689/1981 come modificata), sulla non impugnabilità dell'ordinanza che nega l'accesso alla giustizia riparativa e sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 (conclusione che gli imputati erano verosimilmente a conoscenza delle condizioni di minorata difesa della vittima). Quanto a Roccaro, è stata confermata la ritenuta responsabilità per ricettazione e ritenuta non sussistente la particolare tenuità. Di conseguenza sono confermate le statuizioni di merito: assoluzione per Castigliola del capo G per non sussistenza del fatto, condanna per Castigliola per furto in abitazione a 4 anni e 1000 euro di multa (con riduzione per il rito) e rideterminazione della pena per Roccaro in 2 anni e 600 euro di multa.
Norme richiamate
Criteri per determinazione della pena utilizzati dal giudice anche per valutare la prognosi necessaria all'applicabilità delle sanzioni sostitutive; la valutazione può considerare l'elemento che il giudice ritiene prevalente.
Norma che disciplina le sanzioni sostitutive introdotta dal d.lgs. n.150/2022; la loro concessione rimane subordinata a una valutazione giudiziale prognostica ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
art. 58 legge 24/11/1981 n. 689 (come modificato)
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Stabilisce il potere discrezionale del giudice nella scelta delle pene sostitutive e l'obbligo di motivare il diniego quando sussistono "fondati motivi" che rendono improbabile l'osservanza delle prescrizioni.
Norma che disciplina i programmi di giustizia riparativa; il provvedimento che nega l'accesso, secondo la Cassazione, non ha natura giurisdizionale e pertanto non è impugnabile.
Aggravante per avere approfittato della condizione di inferiorità fisica o altro della vittima; la Corte ha ritenuto che la conoscenza di tale condizione possa essere desunta dalle circostanze e dalla modalità di esecuzione del reato.
Reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo di consapevolezza della provenienza illecita quando dagli atti emergono indizi chiari di ricezione consapevole.
Norme relative all'elemento soggettivo nei reati collegati (richiamate nella censura ma valutate infondate rispetto alla ricostruzione di fatto).
Particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, alla luce degli indici di gravità oggettiva e del grado di colpevolezza, non ricorrano i presupposti per applicare la particolare tenuità.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica e elementi positivi concreti: non è sufficiente la sola dichiarazione confessorio se il quadro probatorio è solido.
- La concessione delle sanzioni sostitutive per pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.; il diniego deve essere motivato con riferimento a "fondati motivi" che ostano a previsioni prognostiche favorevoli.
- Le decisioni amministrative o non giurisdizionali che negano l'accesso a programmi di giustizia riparativa possono essere non impugnabili davanti alla Cassazione se non assumono natura di provvedimento giurisdizionale.
- L'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. può essere riconosciuta quando sia ragionevole ritenere che gli autori abbiano conosciuto e sfruttato lo stato di inferiorità della vittima; la conoscenza può emergere da elementi di fatto e dalle modalità del reato.
- Per la ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da circostanze concrete e non sempre è necessario un ampio elemento probatorio diretto: la valutazione resta di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
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