Cassazione Penale, Sentenza n. 40159/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 09/05/2024 per non aver concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'incidente di esecuzione nel procedimento penale n.10835/2019 presso la Procura di Genova, la condanna ivi riportata era stata revocata con ordinanza della Corte d'Appello di Genova del 15/09/2023 (depositata il 19/09/2023) e che quindi, computando le pene, la somma non avrebbe superato i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., rendendo applicabile la sospensione condizionale; ha censurato l'omessa valutazione di tale circostanza da parte della Corte di Appello in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché: la Corte d'appello ha motivato logicamente e non contraddittoriamente sulla questione; la circostanza nuova relativa alla revoca della sentenza di Genova non era stata prospettata né sollecitata nelle conclusioni in sede di giudizio di rinvio, non potendo essere dedotta per la prima volta in Cassazione; è richiamato il principio per cui la mancata richiesta del beneficio in appello impedisce la relativa censura in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. La Corte ha inoltre indicato che la questione relativa all'esecuzione potrà essere proposta al giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
d.lgs. n.74 del 2000
La norma definisce il reato contestato (omessa presentazione della dichiarazione fiscale) e la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il reato indicato.
Codice penale
Il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen. è il criterio con cui valutare la concedibilità della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che tale valutazione non fosse stata adeguatamente sollecitata in appello.
Codice penale
Fissa i limiti di pena per la sospensione condizionale; il ricorrente sosteneva che, cumulando le pene, non si sarebbe superato il limite ex art.163, ma la questione non è stata validamente proposta in sede di appello.
Corte di Cassazione
Sez.3 n.18915 del 02/02/2024
Decisione di annullamento che aveva dichiarato irrevocabile la condanna per responsabilità e aveva rinviato per omessa pronuncia circa la sospensione condizionale, determinando il giudizio di rinvio affrontato dalla Corte d'Appello di Torino.
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
Sez.2 n.31650 del 03/04/2017; Sez. U n.22533 del 25/10/2018; Sez. V n.13827 del 05/03/2020
Principi secondo cui non è ammissibile sollevare per la prima volta in cassazione questioni non dedotte in appello; inoltre il mancato invocare in appello un beneficio di legge impedisce la relativa censura in Cassazione, e la questione può essere eventualmente rimessa al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Non è consentito proporre in Cassazione per la prima volta fatti o circostanze nuovi che non siano stati dedotti in sede di appello: le doglianze tardive sono inammissibili.
- Il giudice del rinvio ha autonomia di valutazione, ma le nuove situazioni processuali devono essere sollevate e documentate dalle parti nelle conclusioni del giudizio di rinvio/appello per poter essere considerate.
- La mancata richiesta del beneficio della sospensione condizionale in sede di appello impedisce di censurare la sua omissione in Cassazione; l'eventuale valutazione tardiva può essere rimessa al giudice dell'esecuzione.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena è necessario verificare sia i limiti di pena cumulata (art.163 c.p.) sia l'esito del giudizio prognostico (art.164 c.p.); l'onere di attivazione di tali accertamenti incombe alla difesa nelle conclusioni processuali.
- Se una precedente condanna viene revocata o modificata per incidente di esecuzione, la relativa alterazione del cumulo delle pene deve essere tempestivamente portata all'attenzione del giudice competente (in appello o, se tardiva, al giudice dell'esecuzione).
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