Cassazione Civile, Ordinanza n. 40295/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la proprietaria dell'immobile fronteggiante per ottenere l'accertamento che un edificio accessorio costruito nel 2003 in aderenza al proprio preesistente fabbricato rispettasse le distanze legali di cui agli artt. 873 e 877 c.c., all'art. 37 del regolamento edilizio comunale e, secondo la loro prospettazione, non fosse soggetto alla distanza minima di dieci metri di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, poiché i fabbricati non sarebbero stati frontistanti ma continui e aderenti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, con conferma della tesi della frontistanza e della violazione della distanza minima inderogabile, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato i manufatti come frontistanti, aveva confuso lo stato dei luoghi e aveva inoltre equivocato sulla natura di luce/veduta e sull'effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale; con il secondo hanno censurato la ritenuta irrilevanza del mutamento dello stato dei luoghi per effetto della successiva ricostruzione del fabbricato della controparte, assumendo anche la violazione delle nuove prescrizioni regolamentari comunali sulla distanza dal confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato e, per la parte in cui pretendeva una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dello stato dei luoghi, già compiuta dal giudice di merito in modo logico e plausibile. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché fondato su una circostanza non decisiva e comunque irrilevante rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, essendo il manufatto dei ricorrenti già stato ritenuto illegittimo per la distanza inferiore a dieci metri dalle pareti finestrate del fabbricato antistante. Conseguentemente, ha confermato la condanna alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come base civilistica delle distanze tra costruzioni, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina urbanistica inderogabile applicata dalla Corte di merito
invocato per sostenere la legittimità della costruzione in aderenza, ma superato dall'applicazione della distanza minima assoluta prevista dalla normativa urbanistica
art. 9 d.m. n. 1444 del 1968
norma ritenuta applicabile perché gli edifici erano considerati frontistanti e il manufatto dei ricorrenti era posto a meno di dieci metri dalle pareti finestrate dell'edificio antistante; la sua violazione fondava la decisione
art. 37 del regolamento edilizio del Comune di Sasso Marconi
richiamato dai ricorrenti a sostegno della costruzione in aderenza, ma non ritenuto prevalente rispetto al limite minimo inderogabile di dieci metri
citato nei motivi di ricorso in relazione alla distinzione tra luci e vedute, ma non rilevante ai fini della decisione finale
citato nei motivi di ricorso sulla distinzione tra luci e vedute, senza incidenza sulla ratio decidendi
citato nei motivi di ricorso sulla distinzione tra luci e vedute, senza incidenza sulla ratio decidendi
art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato nella ricostruzione dei fatti per l'effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e l'acquisizione dell'opera e dell'area di sedime da parte del Comune
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la censura miri in sostanza a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sulla ricostruzione dello stato dei luoghi.
- La qualificazione dei manufatti come frontistanti o meno, e la conseguente applicazione della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate, è questione di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'errore di diritto, non mediante una mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio.
- La disciplina urbanistica sulle distanze minime tra pareti finestrate ha carattere inderogabile e può prevalere sulle deduzioni civilistiche o regolamentari che invochino l'aderenza o la continuità tra costruzioni, quando il giudice del merito accerti la sussistenza di pareti frontistanti.
- La deduzione di un omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico asseritamente trascurato; non è sufficiente prospettare, in modo generico, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- Un mutamento successivo dello stato dei luoghi è irrilevante quando non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda sulla violazione originaria di una distanza legale inderogabile già accertata.
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