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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14757/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento di compensi professionali maturati per attività difensiva svolta in favore di una società in una pluralità di controversie. Il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente e la causa era stata riassunta davanti alla Corte d'appello di Roma, che aveva accolto solo in parte la domanda, condannando la società al pagamento di una somma modesta e ritenendo prescritti i compensi relativi a due giudizi di primo grado, poiché il termine triennale di prescrizione presuntiva ex art. 2957, comma 2, c.c. decorre dall'esaurimento dell'affare, coincidente con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. Il ricorrente ha impugnato tale conclusione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2957, comma 2, c.c., sostenendo che si trattasse di un unico incarico professionale a prestazioni plurime, riferito a una medesima vicenda complessiva e quindi da considerare ultimato solo al termine dell'intero mandato; con il secondo ha dedotto omesso esame di documenti e fatti decisivi, perché la Corte territoriale avrebbe valutato solo la conclusione dei singoli giudizi davanti al Tribunale di Velletri, senza considerare l'insieme della prestazione professionale resa nel tempo. In memoria il ricorrente ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in caso di conferma della proposta del consigliere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 2957, comma 2, c.c., la conclusione della prestazione professionale coincide con l'esaurimento dell'affare per cui l'incarico è stato conferito, e tale momento si identifica con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; eventuali successive iniziative del medesimo difensore, anche se collegate alla decisione, costituiscono nuova attività con autonomo termine di prescrizione. Applicando tale criterio, la Corte ha affermato che per i singoli giudizi di cognizione rileva la data della loro definizione, e che la successiva attività esecutiva non incide sulla decorrenza della prescrizione presuntiva dei compensi maturati per quei giudizi. Ha quindi rigettato il ricorso. Inoltre, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente e condannandolo al pagamento delle spese, di una somma equitativa a favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2957, comma 2, c.c.

    Per i compensi professionali degli avvocati, il termine triennale di prescrizione presuntiva decorre dall'esaurimento dell'affare per cui fu conferito l'incarico, coincidente con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; la successiva attività esecutiva integra una nuova prestazione con autonomo termine di prescrizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta del consigliere, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

    La norma codifica una forma di responsabilità aggravata collegata all'abuso del processo e consente la condanna equitativa a favore della controparte quando il giudizio è definito nei presupposti previsti.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore a euro 5.000

    La condanna alla cassa delle ammende è ulteriore rispetto a quella prevista dal terzo comma e si applica nei casi previsti dalla norma.

  • art. 91 c.p.c.

    Serve come base per la regolazione delle spese di lite sulla soccombenza, cui si accompagna la possibile applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la mancanza di una sufficiente base legale della prestazione patrimoniale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di accesso alla tutela e diritto di difesa; la Corte esclude che la disciplina imponga automatismi incompatibili con tali diritti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ritiene costituzionalmente compatibile la disciplina applicata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per un asserito contrasto con il principio di uguaglianza; la Corte non ravvisa la violazione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione ai parametri convenzionali sul giusto processo e sulla non discriminazione; la questione è stata respinta.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato per eccesso di delega; la Corte lo esclude richiamando la natura di codificazione dell'abuso del processo.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati dal ricorrente come parametri convenzionali, ma non ritenuti violati dalla disciplina applicata.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione presuntiva del compenso dell'avvocato, il dies a quo decorre dall'esaurimento dell'affare affidato al difensore, e non dalla cessazione di ogni attività eventualmente collegata in senso lato alla vicenda.
  • Quando l'attività successiva del medesimo professionista riguarda l'esecuzione o l'attuazione di un provvedimento già ottenuto, tale attività integra una nuova prestazione, soggetta a un distinto termine di prescrizione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di documenti o fatti è infondata se la decisione di merito ha correttamente individuato il momento di conclusione della singola prestazione professionale sulla base degli atti rilevanti.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può legittimare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale forma codificata di abuso del processo, purché la valutazione concreta non si traduca in automatismi incompatibili con il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneResponsabilità precontrattuale

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