Cassazione Penale, Sentenza n. 4614/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava le condanne inflitte con rito abbreviato per delitti in materia di stupefacenti. In sintesi: Bonfiglio contestava che si fosse trattato solo di una trattativa non punibile e denunciava carenze probatorie circa la sussistenza dell'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, DPR 309/1990); Panzironi deduceva insufficienza delle intercettazioni e della prova circa il suo ruolo di finanziatore e sosteneva che mancasse la disponibilità materiale della droga (art. 115 c.p.) nonché la motivazione sull'aggravante; Pelle contestava l'attribuzione dell'utenza a lui riferita, la valutazione delle intercettazioni (droga parlata), la mancata concessione di attenuanti e la commisurazione delle pene accessorie; Rencricca deduceva mancanza di prove per il reato associativo, la sua estraneità per motivi economici e logistici e l'inesistenza di elementi che lo collegassero agli episodi contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - accolto parzialmente i ricorsi di Bonfiglio e Panzironi solo con riferimento all'omessa e insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, DPR 309/1990 (annullamento limitato per questo profilo e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame sul punto); ha rigettato nel resto i loro ricorsi. - dichiarato inammissibili i ricorsi di Antonio Pelle e di Clemente Rencricca e li ha condannati alle spese processuali oltre alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Motivazione essenziale: la Corte ha ritenuto che, quanto ai profili di fatto (interpretazione delle intercettazioni, appostamenti, videoriprese, geolocalizzazioni, movimenti di denaro e riscontri su campioni), si sia trattato di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo illogicità manifeste; tuttavia il collegamento tra somme versate e quantificazione/attribuzione dell'ingente quantità non era adeguatamente argomentato per Bonfiglio e Panzironi, rendendo necessario nuovo esame su tale aggravante.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma quadro sul traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione alle condotte di traffico sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri e movimenti di denaro, valutazione rimessa ai giudici di merito.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
L'aggravante per ingente quantità è di natura oggettiva e può essere applicata ai concorrenti; tuttavia la Corte ha precisato che deve esserci una motivazione puntuale che colleghi somme o attività contestate a un concreto superamento della soglia quantitativa, mancante nel caso di Bonfiglio e Panzironi.
Riguarda la punibilità dell'accordo non realizzato: la Corte ha ritenuto che, quando la contrattazione si dimostra seria e accompagnata da versamenti, appostamenti e riscontri sulla qualità, non si tratta di mera trattativa non punibile ma di fatto idoneo al tentativo o alla consumazione.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Questioni inerenti l'utilizzo delle intercettazioni: la Corte ha ribadito che la valutazione del contenuto delle intercettazioni e la loro integrazione con altri riscontri è questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivata logicamente.
Codice penale, art. 62-bis e art. 133
Attenuanti e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale dei giudici di merito circa il diniego o riconoscimento delle attenuanti e la quantificazione della pena non fosse manifestamente illogica nel caso di specie.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85
Pene accessorie: la Corte ha giudicato motivata la loro applicazione in rapporto alla necessità di limitare la libertà di movimento dell'imputato, con adeguamento alla gravità dei fatti valutata dai giudici di merito.
Codice penale, art. 110 e art. 56
Concorso di persone e responsabilità personale; la Corte ha valutato che la partecipazione collettiva fosse adeguatamente provata per i singoli ruoli, salvo i profili quantitativi dell'aggravante su cui ha disposto annullamento parziale.
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. n. 176/2020)
Regime di trattazione scritta: il giudizio in Cassazione si è svolto per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale, conformemente alla norma richiamata.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni e del loro significato (in particolare il linguaggio codificato) è tipicamente questione di merito e la Cassazione non rivede tali accertamenti se la motivazione dei giudici di merito è logica e coerente.
- La 'droga parlata' può essere sufficiente a integrazione probatoria solo se corroborata da riscontri concreti (appostamenti, videosorveglianza, geolocalizzazioni, versamenti/bonifici, esame di campioni): senza questi elementi la contestazione rischia di essere un mero sospetto non punibile.
- L'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, DPR 309/1990) richiede che il collegamento tra somme di denaro o altre circostanze e la specifica quantificazione dello stupefacente sia esplicitamente motivato; l'applicazione meramente assunta sulla base di previsioni o indeterminatezze può essere annullata.
- Le contestazioni tecniche sull'attribuzione di utenze o sulla mancata identificazione fonica possono essere superate da elementi convergenti (risposta a chiamate, invio di sms e partecipazione ad appuntamenti, geolocalizzazione e osservazioni), che costituiscono prova indiziaria valida se organica e coerente.
- I mezzi di prova quali appostamenti, videoriprese, geolocalizzazioni e movimenti di denaro, se letti congiuntamente, possono trasformare una trattativa apparente in tentativo o in attività concreta di traffico; difese fondate su interpretazioni alternative spesso risultano inammissibili se non affrontano puntualmente la motivazione di merito.
- Le censure generiche o che non si confrontano con le ragioni specifiche della sentenza impugnata sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorso deve confrontarsi concretamente con le argomentazioni del giudice di merito.
- Le scelte dei giudici di merito in tema di quantificazione della pena, riconoscimento delle attenuanti e applicazione di accessori restano ampiamente discrezionali e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
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