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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4614/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava le condanne inflitte con rito abbreviato per delitti in materia di stupefacenti. In sintesi: Bonfiglio contestava che si fosse trattato solo di una trattativa non punibile e denunciava carenze probatorie circa la sussistenza dell'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, DPR 309/1990); Panzironi deduceva insufficienza delle intercettazioni e della prova circa il suo ruolo di finanziatore e sosteneva che mancasse la disponibilità materiale della droga (art. 115 c.p.) nonché la motivazione sull'aggravante; Pelle contestava l'attribuzione dell'utenza a lui riferita, la valutazione delle intercettazioni (droga parlata), la mancata concessione di attenuanti e la commisurazione delle pene accessorie; Rencricca deduceva mancanza di prove per il reato associativo, la sua estraneità per motivi economici e logistici e l'inesistenza di elementi che lo collegassero agli episodi contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - accolto parzialmente i ricorsi di Bonfiglio e Panzironi solo con riferimento all'omessa e insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, DPR 309/1990 (annullamento limitato per questo profilo e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame sul punto); ha rigettato nel resto i loro ricorsi. - dichiarato inammissibili i ricorsi di Antonio Pelle e di Clemente Rencricca e li ha condannati alle spese processuali oltre alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Motivazione essenziale: la Corte ha ritenuto che, quanto ai profili di fatto (interpre­tazione delle intercettazioni, appostamenti, videoriprese, geolocalizzazioni, movimenti di denaro e riscontri su campioni), si sia trattato di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo illogicità manifeste; tuttavia il collegamento tra somme versate e quantificazione/attribuzione dell'ingente quantità non era adeguatamente argomentato per Bonfiglio e Panzironi, rendendo necessario nuovo esame su tale aggravante.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma quadro sul traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione alle condotte di traffico sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri e movimenti di denaro, valutazione rimessa ai giudici di merito.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    L'aggravante per ingente quantità è di natura oggettiva e può essere applicata ai concorrenti; tuttavia la Corte ha precisato che deve esserci una motivazione puntuale che colleghi somme o attività contestate a un concreto superamento della soglia quantitativa, mancante nel caso di Bonfiglio e Panzironi.

  • Codice penale, art. 115

    Riguarda la punibilità dell'accordo non realizzato: la Corte ha ritenuto che, quando la contrattazione si dimostra seria e accompagnata da versamenti, appostamenti e riscontri sulla qualità, non si tratta di mera trattativa non punibile ma di fatto idoneo al tentativo o alla consumazione.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Questioni inerenti l'utilizzo delle intercettazioni: la Corte ha ribadito che la valutazione del contenuto delle intercettazioni e la loro integrazione con altri riscontri è questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivata logicamente.

  • Codice penale, art. 62-bis e art. 133

    Attenuanti e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale dei giudici di merito circa il diniego o riconoscimento delle attenuanti e la quantificazione della pena non fosse manifestamente illogica nel caso di specie.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85

    Pene accessorie: la Corte ha giudicato motivata la loro applicazione in rapporto alla necessità di limitare la libertà di movimento dell'imputato, con adeguamento alla gravità dei fatti valutata dai giudici di merito.

  • Codice penale, art. 110 e art. 56

    Concorso di persone e responsabilità personale; la Corte ha valutato che la partecipazione collettiva fosse adeguatamente provata per i singoli ruoli, salvo i profili quantitativi dell'aggravante su cui ha disposto annullamento parziale.

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. n. 176/2020)

    Regime di trattazione scritta: il giudizio in Cassazione si è svolto per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale, conformemente alla norma richiamata.

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni e del loro significato (in particolare il linguaggio codificato) è tipicamente questione di merito e la Cassazione non rivede tali accertamenti se la motivazione dei giudici di merito è logica e coerente.
  • La 'droga parlata' può essere sufficiente a integrazione probatoria solo se corroborata da riscontri concreti (appostamenti, videosorveglianza, geolocalizzazioni, versamenti/bonifici, esame di campioni): senza questi elementi la contestazione rischia di essere un mero sospetto non punibile.
  • L'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, DPR 309/1990) richiede che il collegamento tra somme di denaro o altre circostanze e la specifica quantificazione dello stupefacente sia esplicitamente motivato; l'applicazione meramente assunta sulla base di previsioni o indeterminatezze può essere annullata.
  • Le contestazioni tecniche sull'attribuzione di utenze o sulla mancata identificazione fonica possono essere superate da elementi convergenti (risposta a chiamate, invio di sms e partecipazione ad appuntamenti, geolocalizzazione e osservazioni), che costituiscono prova indiziaria valida se organica e coerente.
  • I mezzi di prova quali appostamenti, videoriprese, geolocalizzazioni e movimenti di denaro, se letti congiuntamente, possono trasformare una trattativa apparente in tentativo o in attività concreta di traffico; difese fondate su interpretazioni alternative spesso risultano inammissibili se non affrontano puntualmente la motivazione di merito.
  • Le censure generiche o che non si confrontano con le ragioni specifiche della sentenza impugnata sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorso deve confrontarsi concretamente con le argomentazioni del giudice di merito.
  • Le scelte dei giudici di merito in tema di quantificazione della pena, riconoscimento delle attenuanti e applicazione di accessori restano ampiamente discrezionali e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.

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