Cassazione Civile, Ordinanza n. 26599/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti. In uno, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la comproprietà, con i germani e per essi i rispettivi eredi, di un fondo acquistato nel 1975 da un comune dante causa e degli immobili poi edificati, deducendo anche che una successiva scrittura privata avrebbe riconosciuto la proprietà comune e domandando lo scioglimento della comunione in parti uguali. In risposta, le controparti proponevano domanda riconvenzionale di rilascio dell’appartamento detenuto senza titolo. In un secondo giudizio, il ricorrente e la coniuge chiedevano l’accertamento dell’usucapione dell’appartamento e di un garage; le convenute resistevano. Riunite le cause, il tribunale rigettava usucapione e scioglimento della comunione e ordinava il rilascio. In appello la decisione veniva confermata: la corte territoriale riteneva, da un lato, che la prospettazione in appello dell’intestazione fiduciaria e dell’obbligo di ritrasferimento ex art. 1706 c.c. introducesse una mutata causa petendi; dall’altro, che nella rivendica promossa dalle controparti l’onere probatorio fosse assolto anche senza produrre il rogito del 1975, poiché non era stata contestata l’originaria appartenenza del fondo al dante causa e il successivo acquisto per accessione delle costruzioni. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 2932 c.c., sostenendo che non vi fosse domanda nuova, ma solo diversa qualificazione giuridica dei fatti già allegati; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1350 e 2697 c.c., sostenendo che le controparti non avessero provato il proprio titolo di acquisto del fondo, necessario in un’azione di rivendicazione e non surrogabile da una mera non contestazione. Le controparti resistevano anche con ricorso incidentale condizionato, lamentando la validità della procura in appello, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondate entrambe le censure esaminate congiuntamente: ha ribadito che la diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti non integra domanda nuova, e ha corretto la motivazione della corte di merito sul punto della rivendica, affermando che, pur potendosi attenuare la probatio diabolica in presenza di non contestazioni e di difese incompatibili, l’attore in rivendicazione deve comunque allegare e provare il titolo di acquisto del bene, non potendo prescindersi dalla produzione dell’atto di acquisto del 1975 nel caso concreto. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una valutazione di fatto della firma in procura e perché non era stata allegata una specifica lesione del diritto di difesa. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti integri ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La prospettazione in appello di una diversa qualificazione giuridica del rapporto, se fondata sui medesimi fatti, non costituisce domanda nuova.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del trasferimento; la Corte lo menziona nel quadro della doglianza sull’ammissibilità della diversa qualificazione giuridica.
Invocato per censurare la valutazione della prova e il rilievo attribuito alla non contestazione.
Invocato per denunciare pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie.
Richiamato a sostegno dell’esigenza della prova scritta per gli atti relativi a diritti immobiliari.
Richiamato per la ripartizione dell’onere probatorio nell’azione di rivendica.
Menziionato nella ricostruzione della tesi di intestazione fiduciaria e obbligo di ritrasferimento del bene.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità della procura per illeggibilità della firma.
Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell’udienza camerale.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo civile, la prospettazione in appello di una diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda fattuale non integra domanda nuova se i fatti storici allegati restano immutati.
- Nell’azione di rivendicazione il rivendicante deve provare il proprio acquisto e la continuità del titolo fino a un acquisto a titolo originario dei danti causa; il giudice deve verificare anzitutto la validità e la rilevanza del titolo dedotto.
- La probatio diabolica nella rivendica può risultare attenuata quando il convenuto fondi la difesa su un proprio titolo o non contesti l’appartenenza del bene a un determinato dante causa, ma tale attenuazione non elimina l’esigenza che il rivendicante alleghi e provi il proprio titolo di acquisto.
- La mancata contestazione di alcuni fatti può incidere sull’intensità dell’onere probatorio, ma non sostituisce la prova del titolo necessario a fondare il diritto di proprietà fatto valere in giudizio.
- In cassazione, la censura relativa a vizi processuali è inammissibile se si risolve in un mero rilievo di irregolarità formale senza allegare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, come quella sulla leggibilità di una sottoscrizione in procura, non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
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