Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16427/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, della misura cautelare (capo A) relativa al reato di partecipazione ad organizzazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.). Il Pubblico ministero deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione (assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità) sulla sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che dagli elementi investigativi (ruolo editoriale della rivista Bezmotivny, pubblicazione di contributi di Alfredo Cospito, contatti epistolari e telefonici per diffusione internazionale, attività di proselitismo e reclutamento di giovani, gestione abbonamenti e legami con coindagati) emergerebbe un "contatto qualificato" con i componenti noti dell'organizzazione FAI/FRI idoneo a integrare la partecipazione associativa ex art. 270-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: (1) carenza di specificità formale del motivo di ricorso ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., poiché il ricorrente ha cumulato censure generiche (inosservanza della legge penale e plurimi vizi di motivazione) senza indicare puntualmente le parti della motivazione contestata; (2) motivo manifestamente infondato sul merito perché si limitava a chiedere una rivalutazione degli stessi elementi probatori già esaminati dal Tribunale del riesame, che aveva correttamente distinto tra propaganda/apologia/istigazione (art. 414) e la più grave fattispecie associativa di cui all'art. 270-bis richiedente un contatto qualificato e consapevole con il nucleo organizzato. Pertanto il provvedimento del Tribunale del riesame è stato confermato nei suoi effetti (annullamento della misura sul capo A mantenuto) e il ricorso del Pubblico ministero è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Per la configurabilità della partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo è necessario, anche in sede cautelare, che l'azione del soggetto si innesti in una struttura organizzata tramite un contatto operativo o qualificato con l'organizzazione o suoi esponenti noti; non è sufficiente la mera adesione ideologica o attività di propaganda.

  • art. 414 cod. pen.

    Disciplina l'istigazione e l'apologia: attività di propaganda, indottrinamento o apologia possono integrare reati a sé stanti ma non equivalgono automaticamente alla partecipazione associativa di cui all'art. 270-bis senza il requisito del contatto qualificato.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato, citata in relazione ad altri capi (es. offesa al Presidente) ma non centrale alla decisione sulla partecipazione associativa.

  • art. 278 cod. pen.

    Norma relativa ai delitti contro l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica, richiamata in relazione al capo C; non incide sulla valutazione della partecipazione associativa.

  • art. 581 c.p.p.

    Stabilisce i requisiti di specificità del ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato l'obbligo di formulare motivi specifici e circostanziati e ha rilevato la carenza di specificità del ricorso del PM.

  • art. 591 c.p.p. (comma 1, lett. c)

    Richiama i limiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha usato tale riferimento per dichiarare l'inammissibilità per genericità delle doglianze.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. e)

    Indica i vizi di motivazione deducibili in sede di legittimità; la Corte ha segnalato che il ricorrente non ha distinto né specificato quali aspetti della motivazione fossero mancanti, contraddittori o illogici, rendendo il ricorso a-specifico.

  • art. 41-bis O.P.

    Richiamata nella ricostruzione fattuale (regime detentivo di Cospito) ma non come norma decisiva; contestualizza la gravità del contesto carcerario menzionato nelle indagini.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis) non basta la propaganda, apologia o la pubblicazione di testi favorevoli: è necessario dimostrare un contatto operativo o qualificato con l'organizzazione o suoi esponenti noti, con la volontà di agevolarne l'attività.
  • In sede cautelare la valutazione della gravità indiziaria richiede attenzione al ruolo e alle condotte specifiche di ciascun indagato; elementi comuni o propagandistici non possono automaticamente essere estesi a tutti i coindagati senza prova del ruolo operativo.
  • La pubblicazione di contributi di membri noti dell'organizzazione, attività editoriale, iniziative internazionali e proselitismo possono essere indizi rilevanti, ma assumono valore ai fini della partecipazione associativa solo se collegati a prove di contatti qualificati e di volontà concreta di cooperare con l'organizzazione.
  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere formulati con specificità: non è ammessa la censura generica o la semplice richiesta di rivalutazione del merito; occorre indicare esattamente le parti della motivazione contestata e la natura del vizio.
  • Occorre distinguere chiaramente tra fattispecie penali (apologia/istigazione vs associazione terroristica) perché hanno soglie di punibilità e elementi soggettivi diversi; la qualificazione giuridica incide sul tipo e sulla intensità della prova richiesta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.