Cassazione Civile, Ordinanza n. 37339/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, dando atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale. Ha inoltre compensato le spese del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2001, emesso nei confronti del contribuente in relazione a redditi ritenuti incongrui rispetto alla stipula di atti dai quali emergevano rilevanti esborsi di denaro. Il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado, mentre l'appello dell'Ufficio era stato accolto dalla Commissione tributaria regionale. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha depositato istanza di sospensione dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018, art. 6, comma 10, con versamento della prima rata. Successivamente l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo che la controversia era stata definita ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016 e che il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione risultava regolare.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. 119/2018
richiamato come base della richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, con pagamento della prima rata
richiamato dall'Agenzia come disciplina della definizione della controversia, risultata perfezionata e regolare
art. 46, comma 3, D.lgs. 546/1992
applicato per la compensazione delle spese in presenza di cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio pendente va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La verifica del perfezionamento della procedura agevolativa e della regolarità del pagamento è sufficiente a far venir meno l'interesse alla decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio tributario per cessata materia del contendere, le spese possono essere compensate ai sensi della disciplina speciale richiamata.
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