Cassazione Civile, Ordinanza n. 15491/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento TOSAP per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativi all'occupazione di suolo pubblico mediante una recinzione di cantiere. La società contribuente sosteneva che l'occupazione fosse strumentale alla realizzazione di opere di urbanizzazione previste da una convenzione con il Comune e quindi non assoggettabile a tributo, perché limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari all'esecuzione delle opere. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova, ponendolo a carico della contribuente invece che della società concessionaria; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2712 c.c., lamentando che la CTR avesse valorizzato rilievi fotografici asseritamente non dimostrati come corrispondenti ai fatti e contestati tardivamente; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella correlazione tra la recinzione e la necessità di completare le opere di urbanizzazione, desumibile dalla data di ultimazione dei lavori e dal certificato di agibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti accertato, con motivazione autonoma e sufficiente, che le opere di urbanizzazione erano state completate prima delle annualità oggetto di tassazione, sicché era irrilevante stabilire a chi spettasse l'onere probatorio e le fotografie erano state utilizzate solo a conferma. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché non vi era omesso esame di un fatto decisivo: la questione del completamento delle opere e della funzione della recinzione era stata esaminata dal giudice di merito, e il ricorso tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma non di sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.
disciplina il riparto dell'onere della prova; nel caso concreto la censura è stata ritenuta irrilevante perché il giudice di merito aveva già accertato positivamente il completamento delle opere di urbanizzazione.
non consente di censurare in cassazione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, se la decisione è sorretta da una motivazione autonoma e coerente.
le riproduzioni fotografiche possono avere efficacia probatoria nei limiti del loro disconoscimento tempestivo e della valutazione del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa lettura delle prove.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento processuale della discussione, quando deduce l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo di ricorso, specie quando si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha integrato la disciplina dell'ulteriore contributo unificato collegato all'esito sfavorevole dell'impugnazione.
richiamato come disciplina previgente/di riferimento in tema di tassazione dell'occupazione di suolo pubblico; la Corte ribadisce che l'occupazione limitata e funzionale all'esecuzione di opere per l'amministrazione non è soggetta a tassazione per difetto del presupposto impositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012
la Corte ne fa applicazione per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare la sentenza di merito limitandosi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già svolto un accertamento di fatto autonomamente sufficiente e logicamente coerente.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli documenti, fotografie o argomentazioni difensive, se il fatto storico è stato comunque valutato.
- La doglianza sulla violazione dell'onere della prova è inammissibile quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento positivo del fatto decisivo, che rende irrilevante stabilire a quale parte spettasse dimostrarlo.
- Le riproduzioni fotografiche possono essere valorizzate dal giudice di merito anche come riscontro di altre risultanze documentali e logiche, fermo restando che la loro contestazione deve essere tempestiva e specifica.
- L'occupazione di suolo pubblico strumentale, temporanea e limitata allo stretto necessario per la realizzazione di opere commissionate o previste da un'amministrazione può difettare del presupposto impositivo, ma la verifica concreta del completamento delle opere e della funzione della recinzione è questione di fatto riservata al giudice di merito.
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