Cassazione Penale, Sentenza n. 34781/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il furto di circa 4000 metri di cavo elettrico in rame: il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla valutazione della prova indiziaria (art. 125, 192, 533 c.p.p.; artt. 624 e 625 c.p.), sostenendo l'impossibilità materiale che l'imputato abbia partecipato al furto (tempi, modalità, mancata presenza di attrezzature o veicoli) e contestando il valore probatorio della sigla alfanumerica sulla guaina dei cavi. In secondo luogo chiede la riqualificazione dell'aggravante contestata (n.7 art. 625 c.p.) nella diversa fattispecie del n.7-bis, per effetto del principio di specialità, con esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse inammissibile per più ragioni: 1) non è consentito superare i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. ricorrendo alla violazione dell'art. 192 c.p.p.; 2) il motivo è in realtà reiterativo delle doglianze già formulate in appello senza un effettivo confronto con le ragioni della Corte di appello (che aveva evidenziato elementi indiziari quali la presenza notturna di Veneri e dell'operaio Pintea, il falso alibi, la corrispondenza della sigla sui rivestimenti). Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità perché la questione era inedita (non sollevata in appello) e perché la norma invocata (n.7-bis art. 625) è successiva ai fatti (entrata in vigore dopo il gennaio 2013), non potendo operare la retroattività favorevole se la sua applicazione non produce automaticamente un effetto pro reo. La Corte ha inoltre richiamato orientamenti che escludono la riqualificazione per principio di specialità nelle fattispecie simili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma citata in relazione alla contravvenzione per cui l'imputato era stato prosciolto per prescrizione in appello; presente nel quadro fattuale ma non oggetto di interpretazione decisiva in Cassazione.
Riferimento alla fattispecie di furto; la Corte non ha riformulato la qualificazione del fatto ma ha valutato l'ammissibilità dei motivi di cassazione relativi alla prova della responsabilità.
art. 625 c.p., n. 7 e n. 7-bis
L'art. 625 n.7 (aggravante per beni destinati a pubblico servizio o pubblica utilità) era quello applicato al fatto. L'ipotesi di applicare la più recente n.7-bis è stata ritenuta inammissibile per la sua entrata in vigore successiva al fatto; inoltre la Corte segnala che, per i fatti come quelli in esame, non sempre opera il principio di specialità che giustificherebbe una riqualificazione.
Richiamato dal ricorrente in funzione di censura della valutazione della prova. La Cassazione afferma che non è possibile utilizzare l'art. 192 per aggirare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p. per i motivi di cassazione che lamentano la motivazione.
art. 125, 530, 533, 546, 606 c.p.p.
Articoli richiamati nell'ambito delle regole sulla motivazione e sui limiti formulativi del ricorso per cassazione; la Corte ricorda che i rimedi per censurare la valutazione probatoria sono circoscritti e che il ricorso non può riproporre in modo generico e reiterativo le stesse doglianze già discusse in appello.
Richiamato in relazione alla possibile applicazione della norma più favorevole nel tempo: la Corte osserva che non è possibile applicare la nuova aggravante (n.7-bis) retroattivamente se ciò non produce automaticamente un effetto più favorevole per l'imputato.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per la gravita' dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Richiamata in tema di limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione che denunciano la valutazione della prova: la pronuncia afferma che non si possono eludere i limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p. tramite altre censure.
Massime di principio
- Non è consentito trasformare in cassazione una generica richiesta di revisione della valutazione della prova indiziaria oltre i limiti posti dall'art. 606 c.p.p.; le doglianze sulla motivazione devono rispettare la forma e i contenuti previsti dalla legge.
- Questioni nuove non sollevate nel giudizio di appello sono inammissibili in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente.
- L'introduzione di una norma più favorevole dopo il fatto non comporta automaticamente la sua applicazione retroattiva: occorre verificare se la nuova disposizione produca un effetto immediato e automatico "pro reo".
- La corrispondenza di segni, sigle o caratteristiche tecniche sui beni trafugati può avere rilievo indiziario anche se non è un identificativo univoco, soprattutto se valutata insieme ad altri elementi di fatto (presenza notturna, alibi, comportamenti).
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili (art. 616 c.p.p.).
- Il principio di specialità non è automaticamente applicabile per riqualificare aggravanti: va valutato caso per caso e non può essere invocato per ottenere automaticamente l'assorbimento di altre circostanze aggravanti.
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