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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29497/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2012. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Agenzia delle entrate aveva poi proposto appello, ma la CTR Molise lo aveva dichiarato inammissibile ritenendolo tardivo. La CTR aveva infatti escluso che la sospensione dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017 potesse giovare all'Amministrazione finanziaria, affermando che la sospensione operasse solo per il contribuente e non per l'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e 11 d.l. n. 50 del 2017, sostenendo che la lite rientrava tra quelle definibili e che la sospensione semestrale dei termini di impugnazione operasse automaticamente per tutte le parti processuali, senza necessità di una domanda di definizione agevolata e a prescindere da chi la presentasse. Ha quindi sostenuto che il termine per appellare, notificata la sentenza di primo grado il 1 giugno 2017, era stato prorogato sino al 30 marzo 2018 e che l'appello depositato il 14 dicembre 2017 era tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nella disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente per tutte le parti del giudizio, dunque anche per l'Amministrazione finanziaria, purché la controversia sia definibile e il termine di impugnazione cada nella finestra temporale prevista dalla norma. Poiché nella specie la sentenza di primo grado era stata notificata il 1 giugno 2017, il termine ordinario scadeva il 31 luglio 2017, ma con la sospensione legale spirava il 30 marzo 2018; ne seguiva che l'appello dell'Ufficio, depositato il 14 dicembre 2017 e notificato il giorno successivo, era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Molise in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sui termini di impugnazione nel processo tributario, da coordinare con la sospensione speciale prevista dalla disciplina di definizione agevolata.

  • art. 11 d.l. n. 50/2017

    La sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente per tutte le parti del giudizio, non solo per il contribuente, purché la lite sia definibile e il termine scada tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017; ai fini del beneficio economico serve invece una specifica richiesta del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • legge n. 96/2017

    Atto di conversione del d.l. n. 50 del 2017, richiamato per la disciplina della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente per tutte le parti del processo, compresa l'Amministrazione finanziaria, se la lite rientra tra quelle definibili.
  • La sospensione dei termini processuali prevista da una disciplina speciale si aggiunge al termine ordinario di impugnazione e alla sospensione feriale, incidendo sulla scadenza finale del termine per appellare.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione occorre verificare se la scadenza del termine ordinario cada nel periodo coperto dalla sospensione legale; se ciò accade, il termine è prorogato secondo la disciplina speciale.
  • La necessità di una domanda di definizione agevolata riguarda l'accesso al beneficio sostanziale, ma non condiziona l'operatività automatica della sospensione dei termini processuali prevista dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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