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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13463/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, relativamente a fatti commessi in Roma il 18 giugno 2024. La sentenza di merito ha applicato la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 40.000 di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante la pena. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputata ha dedotto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando illogicità e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e, in sostanza, contestando il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la gravità del fatto, la significativa quantità di cocaina e hashish rinvenuta in casa, il possesso di euro 2.220 in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio, l'assenza di occupazione dell'imputata e la mancata effettiva collaborazione, oltre all'irrilevanza delle condizioni di salute rispetto alla capacità a delinquere.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze erano generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, poiché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione resa dal giudice di appello, la quale era stata considerata adeguata, logica e fondata su dati probatori significativi. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla conferma della pena è stata ritenuta sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per condotta in materia di sostanze stupefacenti; il fatto è stato ritenuto sussumibile nella fattispecie contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È il parametro di ricorso invocato per dedurre illogicità e difetto di motivazione; la Corte ribadisce che in cassazione non sono ammissibili censure generiche e aspecifiche che non si confrontino con la sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della gravità del fatto, della quantità di droga, del profitto economico e della mancata effettiva collaborazione, senza che le condizioni di salute impongano di per sé il riconoscimento del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; doglianze meramente generiche o reiterative sono inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice valorizzi elementi concreti quali la quantità e varietà della sostanza stupefacente, il denaro in contanti riconducibile all'attività illecita, la personalità dell'agente e la mancata effettiva collaborazione.
  • La valutazione delle condizioni di salute dell'imputato non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, ove il giudice di merito motivi in ordine alla loro irrilevanza sulla capacità a delinquere.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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