Cassazione Penale, Ordinanza n. 14088/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato ritenuto responsabile in appello del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscerla. La Corte rileva però che la motivazione sul punto era sufficiente e non illogica e che le ulteriori censure del ricorrente non erano idonee a scalfirne la legittimità.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito
causa di non punibilità invocata dal ricorrente ma ritenuta non applicabile sulla base di una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia assente, manifestamente illogica o giuridicamente errata; non basta una mera reiterazione difensiva priva di effettiva incidenza sulla tenuta logica della decisione.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo sufficiente e non illogico sul diniego dell'art. 131-bis c.p., il ricorso che si limiti a contestazioni reiterative e non specifiche è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.
Come è indicizzato
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