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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14088/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato ritenuto responsabile in appello del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscerla. La Corte rileva però che la motivazione sul punto era sufficiente e non illogica e che le ulteriori censure del ricorrente non erano idonee a scalfirne la legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità invocata dal ricorrente ma ritenuta non applicabile sulla base di una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia assente, manifestamente illogica o giuridicamente errata; non basta una mera reiterazione difensiva priva di effettiva incidenza sulla tenuta logica della decisione.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo sufficiente e non illogico sul diniego dell'art. 131-bis c.p., il ricorso che si limiti a contestazioni reiterative e non specifiche è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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