Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva definito il giudizio con sentenza emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., applicando all'imputato la pena concordata per il delitto di rapina a lui contestato, dopo la rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: sosteneva che la Corte territoriale non avesse considerato che l'attenzione delle persone offese sarebbe stata attratta dall'arma, con conseguente riduzione della capacità di percepire e memorizzare i tratti somatici degli autori e, quindi, con pregiudizio per il riconoscimento degli aggressori. La Suprema Corte ha ritenuto che si trattasse di una doglianza attinente a motivi rinunciati e, comunque, estranea ai limitati spazi di controllo consentiti in sede di concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente una definizione del giudizio con pena concordata; il controllo di legittimità è limitato ai profili relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento è doglianza non deducibile in cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se il motivo è stato rinunciato
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
norma incriminatrice del delitto di rapina oggetto dell'imputazione
il ricorso è ammissibile solo per vizi inerenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni attinenti ai motivi rinunciati o alla valutazione del merito già assorbita dall'accordo tra le parti.
- È deducibile in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. soltanto la contestazione relativa alla formazione della volontà dell'imputato di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Le censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sono inammissibili quando si collocano al di fuori dei limiti del controllo consentito sulla sentenza resa in concordato.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili solo se la sanzione sia illegale, perché eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13883/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →