Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché radicalmente generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., evidenziando che il difensore non aveva indicato gli elementi fattuali né le ragioni giuridiche a fondamento delle censure. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando cause di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza del Tribunale di Brescia, l'imputato era stato condannato, su concorde richiesta delle parti, a pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 4.400,00 di multa per partecipazione ad associazione per delinquere e per plurimi reati-fine, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione. La Corte ha però rilevato che il ricorso era del tutto generico, poiché non conteneva l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a sostegno dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda; la loro omissione determina inammissibilità per radicale genericità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'atto di ricorso deve contenere una critica specifica e autosufficiente alla decisione impugnata, con indicazione puntuale dei fatti rilevanti e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle doglianze.
- La mera deduzione astratta di violazione di legge o di carenza motivazionale, senza l'esplicitazione del contenuto concreto delle censure, integra una causa di inammissibilità per genericità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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