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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva definito il giudizio con sentenza resa in accoglimento di un concordato sulla pena, riducendo le pene inflitte all'imputato per i reati ascritti ai capi A) e B). Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostanzialmente invocando il proscioglimento. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, a fronte della rinuncia ai motivi di merito sulla responsabilità, il ricorso non indicava alcun elemento di fatto né ragioni di diritto idonei a sostenere la richiesta di proscioglimento, risultando quindi radicalmente generico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per radicale genericità, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., osservando che il difensore, dopo la rinuncia ai motivi di merito sulla responsabilità, non aveva specificato fatti o ragioni giuridiche che imponessero una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando cause di esonero.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro del dedotto vizio di motivazione, ma la Corte osserva che la sua invocazione non può essere meramente assertiva: occorre indicare elementi fattuali e giuridici concreti che impongano il proscioglimento.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La norma è applicata per dichiarare inammissibile il ricorso radicalmente generico, privo dell'indicazione dei motivi specifici e delle ragioni poste a fondamento della censura.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da specifiche allegazioni in fatto e in diritto; non è sufficiente un richiamo apodittico al vizio di motivazione.
  • Quando l'imputato rinuncia ai motivi di merito sulla responsabilità, un ulteriore motivo che invoca il proscioglimento deve comunque indicare in modo puntuale gli elementi decisivi che renderebbero obbligata una pronuncia assolutoria.
  • Il ricorso è inammissibile per radicale genericità se non contiene una critica effettiva e specifica alla decisione impugnata, ma si limita a una richiesta assertiva di applicazione dell'art. 129 c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo la presenza di cause di esonero espressamente ravvisabili dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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