Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda l'operatività del regime impugnatorio applicabile al momento della pronuncia della sentenza, affermando che il diritto all'impugnazione sorge in quel momento. Nel caso concreto, un pubblico ministero ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso una sentenza di proscioglimento relativa al reato di cui all'art. 444 c.p., reato punito con pena congiunta. La Corte rileva che, per tale reato, non opera l'inappellabilità prevista dall'art. 593 c.p.p. per le sentenze di proscioglimento riguardanti reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena alternativa; pertanto, il pubblico ministero avrebbe potuto proporre appello ordinario oppure ricorso per cassazione per saltum ai sensi dell'art. 569 c.p.p., nei limiti dei motivi consentiti. Tuttavia, l'impugnazione conteneva prevalentemente censure attinenti al vizio di motivazione, non deducibile con il ricorso per saltum, e solo marginalmente questioni di violazione di legge (omessa attivazione di poteri istruttori). La Corte sottolinea che la conversione del ricorso per cassazione in appello è possibile solo quando l'erronea scelta del mezzo sia frutto di buona fede; non quando la parte abbia consapevolmente scelto un mezzo non corretto o abbia formulato doglianze talmente generiche e astratte da non integrare l'interesse all'impugnazione ex art. 568, comma 4, c.p.p. In tale situazione, la Corte deve dichiarare inammissibili i motivi così formulati.
La decisione
La Corte afferma che il pubblico ministero, rispetto a una sentenza di proscioglimento per un reato punito con pena congiunta, poteva scegliere tra appello ordinario e ricorso per cassazione per saltum. Tuttavia, poiché il ricorso proposto era incentrato soprattutto su censure di motivazione, non proponibili per saltum, e le doglianze erano formulate in modo tale da non consentire una conversione automatica in appello, i motivi risultano inammissibili nei termini indicati nel testo. Dal brano fornito non emerge l'intero dispositivo finale, ma la ratio conduce alla declaratoria di inammissibilità delle doglianze impropriamente veicolate con ricorso per cassazione immediato.
Norme richiamate
Il reato richiamato è punito con pena congiunta; ciò esclude l'applicazione del regime di inappellabilità previsto per i reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Nel testo applicabile, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento riguarda solo i reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non i reati puniti con pena congiunta.
Consente il ricorso per cassazione per saltum, ma solo nei limiti dei motivi consentiti; la conversione in appello è possibile nei casi previsti dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
Le doglianze relative all'omessa attivazione dei poteri istruttori e al vizio di motivazione sono richiamate come categorie di motivi rilevanti nella disciplina del ricorso per saltum e della sua conversione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere dedotto con il ricorso per cassazione proposto per saltum.
L'interesse ad impugnare richiede che l'impugnazione sia idonea a conseguire un risultato pratico più vantaggioso per l'impugnante rispetto alla situazione attuale.
Massime di principio
- Il regime impugnatorio applicabile va determinato con riferimento al momento della pronuncia della sentenza, momento in cui sorge il diritto all'impugnazione.
- Per le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena congiunta non opera l'inappellabilità prevista dall'art. 593 c.p.p. per i reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
- Il ricorso per cassazione per saltum è proponibile solo nei limiti dei motivi consentiti; non può essere utilizzato per introdurre censure di merito sulla motivazione della sentenza.
- La conversione del ricorso per cassazione in appello presuppone un errore in buona fede nell'individuazione del mezzo di impugnazione; non opera quando la parte abbia scelto consapevolmente un mezzo non consentito o abbia formulato motivi generici e astratti.
- L'interesse all'impugnazione richiede che il gravame sia concretamente idoneo a ottenere una situazione pratica più favorevole per l'impugnante; in difetto, i motivi sono inammissibili.
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