Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha disposto la correzione dell'errore materiale del ruolo d'udienza e del dispositivo della precedente sentenza, sostituendo le espressioni riferite al singolare con quelle al plurale: da "inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente" a "inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti". È stata quindi emessa una pronuncia di correzione, senza incidere sul merito della precedente declaratoria di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia non riguarda il merito dei reati, ma un errore materiale contenuto nel ruolo d'udienza e nel dispositivo della precedente decisione definita l'8 ottobre 2024. Nel provvedimento precedente si faceva riferimento a un solo ricorso e a un solo ricorrente, mentre l'impugnazione era stata proposta nell'interesse di due soggetti. Il difensore aveva chiesto, con memoria, il riconoscimento della prescrizione e l'accoglimento del ricorso; il Procuratore generale chiedeva invece la correzione dell'errore rilevato. La Corte ha ritenuto non pertinenti i rilievi difensivi e ha corretto il dispositivo per renderlo coerente con la pluralità dei ricorsi e dei ricorrenti.
Norme richiamate
è richiamato per lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini
è richiamato quale base procedurale per la trattazione camerale senza partecipazione delle parti
non è espressamente indicato nel testo trasmesso, ma la decisione ha ad oggetto la correzione di un errore materiale nel provvedimento di cassazione
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una decisione può essere corretto quando emerga con evidenza dal testo del provvedimento e dagli atti che vi era una difformità tra il contenuto effettivo della impugnazione e la sua trascrizione nel dispositivo.
- La correzione dell'errore materiale serve a riallineare il dispositivo alla reale situazione processuale, anche quando il vizio consiste nella erronea indicazione del numero dei ricorsi o dei ricorrenti.
- In sede di correzione dell'errore materiale non possono essere esaminati motivi nuovi o questioni di merito estranee alla mera rettifica formale del provvedimento originario.
- Quando la decisione correttiva si limita a rettificare il dispositivo, resta fermo il contenuto sostanziale della precedente pronuncia quanto all'esito dell'impugnazione.
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