Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'imputato la pena concordata in relazione al reato allo stesso ascritto, definendo il procedimento con sentenza di patteggiamento. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per la pretesa omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che il ricorso investe proprio il mancato rilievo di cause di proscioglimento in sede di patteggiamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ribadisce che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta con il quale si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro delle cause di proscioglimento che il giudice dovrebbe rilevare d'ufficio, ma la cui omessa valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si lamenti l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
È richiamato come norma procedurale per la declaratoria de plano dell'inammissibilità.
È posto a հիմะ della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È indicata come fonte di introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, non è ammissibile il ricorso per cassazione che censuri l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
- La disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento, precludendo la deduzione in cassazione di un preteso omesso rilievo di cause di proscioglimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti determinati equitativamente dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13883/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →