Cassazione Penale, Sentenza n. 26873/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione l'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 28/01/2025. Le imputazioni provvisorie contestavano a Pignone il delitto di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili (art. 322, c.1, lett. b, d.lgs. 14/2019) e ai due concorrenti la falsa induzione in errore di un pubblico ufficiale e la falsità ideologica in certificato amministrativo (artt. 48 e 480 c.p.). I ricorrenti deducevano violazione delle norme sul sequestro e sulla perquisizione informatica (art. 606 c.p.p. lett. b) e artt. 125, 247, 253, 259, 274 c.p.p.), lamentando inesistenza di specificazione dei dati da estrapolare, delle applicazioni da perquisire, dei criteri di selezione e del perimetro temporale, nonché irregolarità nella custodia del telefono sequestrato prima della consegna al consulente tecnico.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro fosse adeguatamente motivato e avesse dettagliato le esigenze investigative (acquisizione del corpo del reato: certificati, verbali assembleari, atti di cessione, bilanci, scritture contabili e fiscali, libri sociali, dichiarazioni fiscali, tracciabilità dei proventi). Ha osservato che la acquisizione integrale di supporti informatici è ammissibile quando giustificata da difficoltà tecniche e che la copia forense integrale costituisce strumento da cui selezionare poi i soli dati pertinenti. Dal verbale è emerso che la maggior parte dei dispositivi è stata analizzata immediatamente in presenza del consulente informatico e che solo due dispositivi sono stati sequestrati per difficoltà tecniche o esigenze di sicurezza, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto. Non risultando elementi che dimostrassero una irragionevole protrazione del vincolo, le censure sulla proporzionalità e pertinenzialità sono state ritenute infondate. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - art. 322, comma 1, lett. b)
Contestazione relativa alla sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili; la norma giustifica la ricerca e l'acquisizione sia dei documenti cartacei sia delle loro copie elettroniche quale corpo del reato.
codice penale - artt. 48 e 480
Contestazione di concorso in falsità ideologica e di operazioni condotte con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso; la fattispecie giustifica l'acquisizione di documentazione amministrativa e certificazioni presso enti pubblici.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che regola il motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la censura di violazione di norme processuali sulla perquisizione/sequestro fosse infondata alla luce della motivazione del decreto impugnato.
codice di procedura penale - artt. 125, 247, 253, 259, 274
Norme processuali relative a perquisizione, sequestro e conservazione di cose e dati; la Corte ha ritenuto che il decreto ministeriale avesse rispettato i principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza richiesti da tali disposizioni.
Cass. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli e altri)
Principio che il decreto di sequestro probatorio deve indicare, anche sinteticamente, la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.
Cass. Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020 (Aleotti)
Conferma che l'acquisizione indiscriminata di categorie di beni è ammessa se motivata e non meramente esplorativa; legittima la copia integrale come copia-mezzo dalla quale selezionare i dati pertinenti.
Cass. Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)
Affermata la legittimità della copia integrale dei dati come strumento per l'indagine, con successiva selezione delle informazioni pertinenti.
Cass. Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019 (Benigni)
Legittimità del sequestro dell'intero personal computer quando sussistono difficoltà tecniche nell'estrazione mirata dei dati.
Cass. Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024 (Ferrero) e Cass. Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023 (Casale)
Indicazioni sul principio di proporzionalità e sulla necessità che la protrazione del vincolo sui supporti sia limitata al tempo necessario per le operazioni tecniche, tenendo conto delle difficoltà tecniche e della eventuale mancata collaborazione dell'indagato.
Massime di principio
- Un decreto di perquisizione/sequestro probatorio deve indicare la finalità dell'acquisizione e i tipi di documenti/dati ricercati: la motivazione può essere concisa ma deve essere specifica rispetto alle esigenze investigative.
- La copia forense integrale di supporti informatici è ammissibile come copia-mezzo quando l'estrazione mirata non è tecnicamente praticabile; da tale copia va poi selezionato solo il materiale pertinente al reato.
- Il sequestro integrale di dispositivi va giustificato da difficoltà tecniche, misure di sicurezza o mole di dati; la presenza e l'operato di un consulente tecnico in sede di perquisizione riducono le obiezioni di sproporzione.
- La pertinenzialità e la proporzionalità si valutano anche alla luce del tipo di reato, del ruolo dell'indagato e della difficoltà di individuare ex ante gli oggetti utili all'indagine.
- La durata del vincolo sui dispositivi deve essere limitata al tempo necessario per le operazioni tecniche; contestazioni sulla durata, sulla restituzione delle copie forensi o sulla secretazione sono questioni tipicamente devolute alla fase esecutiva dinanzi al Giudice per le indagini preliminari.
- Per contestare con successo un sequestro informatico occorre dimostrare elementi concreti di sproporzione, mancata motivazione o irragionevole protrazione delle operazioni tecniche, non bastano censure generiche.
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