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Sentenza

Sentenza del 09/10/2018 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

ISI - determinazione presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) e dell'IVA. Sosteneva, da un lato, che le consumazioni obbligatorie non dovessero essere considerate accessorie all'ingresso e all'attività di intrattenimento prima dell'entrata in vigore dell'art. 74-quater, comma 6-bis, del DPR 633/1972; dall'altro, affermava che il locale svolgesse prevalentemente attività di spettacolo con musica dal vivo, esente da ISI, e non attività di intrattenimento imponibile. La società contestava inoltre il criterio di determinazione della prevalenza della musica dal vivo e ventilava una questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato l'atto impugnato, compensando integralmente le spese di giudizio. Ha ritenuto che, anche prima della modifica normativa del 2006, la consumazione obbligatoria fosse accessoria alla prestazione principale di accesso e intrattenimento, poiché il cliente pagava un corrispettivo unico ed era tenuto a pagare la consumazione anche se non la effettuava. Quanto all'ISI, ha distinto le sale separatamente: una sala, con prevalenza di musica dal vivo, è stata considerata destinata allo spettacolo e quindi esclusa dall'ISI; le altre due sale, con musica registrata e ballo, sono state considerate attività di intrattenimento imponibile. L'Ufficio aveva peraltro limitato il recupero ai corrispettivi delle sole due sale imponibili, anziché estenderlo all'intera attività.

Norme richiamate

  • Art. 12 del DPR 633/1972

    Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni, prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

    La consumazione obbligatoria costituisce prestazione accessoria quando è funzionale a consentire la fruizione della prestazione principale, rappresentata dall'accesso al locale e dall'intrattenimento. In tal caso, il relativo corrispettivo segue il trattamento IVA della prestazione principale.

  • Art. 74-quater, comma 6-bis, del DPR 633/1972, introdotto dall'art. 35 del DL 223/2006

    Ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle sale da ballo e nelle discoteche ed obbligatoriamente imposte ai frequentatori dei predetti locali si considerano accessorie alle prestazioni principali di intrattenimento o spettacolo ivi svolte.

    La disposizione ha reso legislativamente automatica la qualificazione come accessorie delle consumazioni obbligatorie. Per il periodo precedente, tuttavia, l'accessorietà doveva essere verificata caso per caso sulla base del prezzo unico, dell'obbligatorietà della consumazione e del collegamento funzionale con l'attività principale.

  • DPR 640/1972, tariffa allegata

    Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.

    Le attività di intrattenimento, compresi i trattenimenti danzanti con musica dal vivo inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura, sono soggette all'ISI.

  • Circolare ministeriale n. 165/E del 7 settembre 2000

    L'intrattenimento comprende le attività che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento; lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore.

    La distinzione tra intrattenimento e spettacolo dipende dalla partecipazione del pubblico e dalle caratteristiche concrete dell'attività. Il ballo con musica registrata integra normalmente intrattenimento, mentre la partecipazione passiva a un'esibizione di musica dal vivo può integrare spettacolo.

  • Art. 96 del codice di procedura civile

    Responsabilità aggravata.

    La richiesta di condanna per lite temeraria non è stata accolta; la decisione si è limitata al rigetto dell'appello e alla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando l'accesso a una discoteca o sala da ballo comporta una consumazione obbligatoria e il cliente paga un corrispettivo unico, la consumazione tende a essere qualificata come prestazione accessoria dell'ingresso e dell'intrattenimento, anche per i periodi anteriori alla modifica normativa del 2006, purché il collegamento funzionale sia dimostrato.
  • Per distinguere spettacolo e intrattenimento non è sufficiente qualificare genericamente il locale o l'evento: occorre esaminare concretamente il tipo di musica, la partecipazione del pubblico e la durata della musica dal vivo rispetto all'orario complessivo di apertura al pubblico.
  • In presenza di più sale o spazi autonomi, la prevalenza della musica dal vivo deve essere valutata separatamente per ciascuna sala o spazio, non necessariamente sull'intero locale nel suo complesso.
  • La soglia del 50% deve essere rapportata all'orario complessivo di apertura al pubblico dello specifico esercizio o spazio, e non soltanto alla durata dell'evento musicale.
  • L'Amministrazione può assoggettare all'ISI soltanto la parte dell'attività concretamente qualificabile come intrattenimento; se separabile, la parte destinata allo spettacolo può essere esclusa dall'imposta.
  • Il contribuente che contesta il recupero fiscale deve fornire documentazione contabile e probatoria idonea a dimostrare la natura dell'attività, la separazione dei corrispettivi e la correttezza delle aliquote applicate.

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