Sentenza del 09/10/2018 n. 1607 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Prescrizione della cartella esattoriale e del tributo da essa portato - Prescrizione, decennale e quinquennale, dei crediti tributari -Prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito contenuto in una cartella esattoriale divenuta definitiva per mancata impugnazione, nonché la distinzione tra prescrizione del tributo e prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La definitività della cartella non trasforma automaticamente il termine di prescrizione in decennale: resta applicabile il termine proprio del tributo o della sanzione, mentre la cartella interrompe la prescrizione in quanto atto di costituzione in mora. In assenza di una disciplina tributaria specifica, i crediti erariali come IRPEF, IRAP e IVA sono soggetti, in via generale, alla prescrizione decennale; i tributi caratterizzati da prestazioni periodiche, come TARSU e TOSAP, sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale. Per le sanzioni tributarie, il termine è decennale se la definitività deriva da una sentenza passata in giudicato e quinquennale negli altri casi.
La decisione
Il testo enuncia i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: la cartella definitiva non modifica il termine prescrizionale sostanziale del tributo o della sanzione, ma interrompe la prescrizione. Il termine applicabile deve quindi essere individuato in base alla natura del credito: dieci anni per i crediti erariali privi di diversa previsione, cinque anni per i tributi periodici e cinque anni per le sanzioni non coperte da giudicato; dieci anni per le sanzioni derivanti da sentenza irrevocabile. Non viene indicato l'esito concreto di una specifica controversia né un dispositivo di accoglimento o rigetto.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, applicato ai crediti erariali come IRPEF, IRAP e IVA in assenza di una disciplina speciale.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Prevede il termine quinquennale per le prestazioni periodiche, applicabile ai tributi caratterizzati da obbligazioni autonome e ricorrenti nell'ambito di un rapporto continuativo.
Art. 2953 c.c.
Stabilisce, per effetto della cosiddetta actio iudicati, il termine decennale quando il diritto alla riscossione della sanzione è accertato da una sentenza passata in giudicato.
Art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Prevede il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni amministrative tributarie quando la loro definitività non deriva da una sentenza irrevocabile.
Cass. SS.UU., n. 23397 del 17 novembre 2016
Ha chiarito che la definitività della cartella non determina automaticamente la conversione del termine di prescrizione in decennale; resta fermo il termine proprio del tributo o della sanzione.
Cass. n. 4283/2010
Distingue i tributi periodici, soggetti al termine quinquennale, dai crediti erariali soggetti al termine ordinario decennale.
Cass. SS.UU., n. 25790/2009
Afferma il termine decennale per la riscossione delle sanzioni tributarie derivanti da sentenza passata in giudicato e il termine quinquennale negli altri casi.
Massime di principio
- Una cartella esattoriale non impugnata diventa definitiva, ma non converte automaticamente in decennale il termine di prescrizione: occorre verificare la natura del tributo o della sanzione.
- La notifica della cartella interrompe la prescrizione; da quel momento il termine ricomincia a decorrere, salvo ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
- Per stabilire il termine applicabile bisogna distinguere tra crediti erariali, generalmente decennali in assenza di norme speciali, e tributi periodici, generalmente quinquennali.
- Le sanzioni tributarie si prescrivono ordinariamente in cinque anni, ma il termine diventa decennale quando la pretesa è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato.
- Per valutare la prescrizione concreta è necessario ricostruire la sequenza delle notifiche e degli atti interruttivi, verificandone sia la validità sia le date.
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