Sentenza del 09/10/2018 n. 1760 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Notifica della cartella di pagamento a mezzo di Messo notificatore nominato dall'Agente della riscossione - Validità della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato gli atti relativi a cartelle di pagamento e a un avviso di iscrizione ipotecaria. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto inesistente la notifica delle cartelle perché effettuata da un'agenzia postale privata anziché da Poste Italiane e aveva considerato illegittimo l'avviso di iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione dell'immobile interessato. Equitalia ha impugnato la decisione sostenendo la validità delle notifiche e la conformità dell'avviso all'art. 77 del DPR 602/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Equitalia. Ha stabilito che la notifica delle cartelle eseguita da un messo notificatore nominato dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 112/1999 era valida. L'eventuale comunicazione dell'avvenuta notifica tramite raccomandata poteva essere effettuata da un'agenzia postale privata, poiché la riserva esclusiva a favore di Poste Italiane non comprendeva questo tipo di atti. Inoltre, l'omesso invio della raccomandata, ove rilevante, avrebbe costituito una mera irregolarità e non una causa di nullità. L'avviso di iscrizione ipotecaria era conforme all'art. 77 del DPR 602/1973, che non impone l'indicazione dei singoli immobili interessati. Il contribuente è stato condannato a rimborsare a Equitalia le spese del grado d'appello, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Consente all'agente della riscossione di nominare messi notificatori per l'esecuzione delle notifiche degli atti della riscossione. La notifica della cartella eseguita da un messo così nominato è valida.
Art. 139 c.p.c.
La comunicazione dell'avvenuta notifica mediante raccomandata è richiesta nei casi previsti dalla norma, tra cui la consegna al portiere o al vicino, ma non necessariamente quando il destinatario della consegna si qualifica come addetto al ritiro.
Cass. civ., ordinanza n. 16949/2014
L'omesso invio della raccomandata informativa, quando previsto, integra una mera irregolarità e non determina automaticamente la nullità della notificazione.
Art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 58/2011
La riserva esclusiva a favore di Poste Italiane riguarda le notifiche e comunicazioni di atti giudiziari e i verbali di violazione del codice della strada; non si estende alle comunicazioni relative alle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto della controversia.
Art. 77 del DPR 29 settembre 1973, n. 602
L'avviso di iscrizione ipotecaria non deve necessariamente indicare i singoli beni immobili sui quali l'ipoteca verrà iscritta; è sufficiente che contenga gli elementi richiesti dalla disciplina, inclusa l'indicazione dei crediti per i quali si procede.
Cass. civ., ordinanza n. 24258/2014
Ai fini dell'avviso di iscrizione ipotecaria non è necessaria neppure l'indicazione della rendita degli immobili, risultando sufficiente l'indicazione del valore dei crediti posti a fondamento della procedura.
Art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni e censure non accolte o assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono rinunciate.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata da un messo notificatore regolarmente nominato dall'agente della riscossione, senza necessità che la consegna materiale sia effettuata direttamente da Poste Italiane.
- La comunicazione informativa successiva alla notifica non rende necessariamente nullo l'atto se omessa: occorre verificare il tipo concreto di consegna e, in ogni caso, l'omissione può integrare una semplice irregolarità quando la finalità della notifica sia stata comunque raggiunta.
- La riserva postale per gli atti giudiziari non si estende automaticamente a ogni comunicazione connessa alla riscossione tributaria; occorre distinguere tra notificazione dell'atto principale e comunicazione accessoria.
- Un avviso di iscrizione ipotecaria non deve necessariamente individuare preventivamente e analiticamente ciascun immobile oggetto dell'eventuale iscrizione, se contiene gli elementi essenziali relativi al credito e alla procedura.
- In appello, le contestazioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere riproposte in modo espresso e specifico; altrimenti possono essere considerate rinunciate.
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